Art. 16. 
           (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) 
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4,  e
5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per  il
pubblico  impiego,  da  qualsiasi  amministrazione   pubblica   siano
banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali  modalita'
di svolgimento delle  prove  di  esame  per  consentire  ai  soggetti
suddetti di concorrere in effettive condizioni  di  parita'  con  gli
altri. 
2. I disabili  che  abbiano  conseguito  le  idoneita'  nei  concorsi
pubblici   possono   essere   assunti,   ai   fini   dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato  di
disoccupazione e oltre il limite dei  posti  ad  essi  riservati  nel
concorso. 
3. Salvi i requisiti di idoneita'  specifica  per  singole  funzioni,
sono abrogate le norme che  richiedono  il  requisito  della  sana  e
robusta costituzione fisica nei bandi di  concorso  per  il  pubblico
impiego.