Art. 16. Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' demandato ad apposite norme di attuazione dei relativi statuti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' al decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto. 2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12.
Note all'art. 16: - L'art. 2, commi 15 e 16, della citata legge 14 novembre 1995, n. 481, cosi' recitano: "15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4".