Art. 16
Manovra degli apparecchi di sollevamento di bordo
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  il  carico  sia  sollevato  solo  dopo  essere  stato imbracato o
altrimenti fissato in modo sicuro all'apparecchio di sollevamento dal
segnalatore.
b) non sia superata in alcun caso la portata massima  indicata  sugli
apparecchi  di sollevamento e, qualora gli stessi abbiano piu' di una
portata massima di utilizzo, siano dotati di efficaci dispositivi che
permettano al manovratore di determinare la portata massima in  tutte
le condizioni di utilizzo, informandone l'impresa portuale.