Art. 16 Manovra degli apparecchi di sollevamento di bordo 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) il carico sia sollevato solo dopo essere stato imbracato o altrimenti fissato in modo sicuro all'apparecchio di sollevamento dal segnalatore. b) non sia superata in alcun caso la portata massima indicata sugli apparecchi di sollevamento e, qualora gli stessi abbiano piu' di una portata massima di utilizzo, siano dotati di efficaci dispositivi che permettano al manovratore di determinare la portata massima in tutte le condizioni di utilizzo, informandone l'impresa portuale.