Art. 16.


      Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese


  1.  All'articolo  21  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  alla  fine  del  comma  9 e' aggiunto il seguente periodo: «La
mancata  comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro  120  giorni  e  dopo  ulteriori  60  giorni  dalla  diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
   b) il comma 10 e' soppresso.
  2.  All'articolo  37,  del  decreto  legge  4  luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
  3.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
  4.  All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a
366 sono abrogati.
  5.  Nell'articolo  13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite
dalle seguenti: «un dodicesimo»;
   b)  al  comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «un decimo»;
   c)  al  comma  1,  lettera  c), (( le parole: «un ottavo», ovunque
ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
  ((   5-bis.  La  lettera  h)del  comma  4  dell'articolo  50-bisdel
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni  di  servizi  ivi indicate, relative a beni consegnati al
depositario,  costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA. ))
  6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il  proprio  indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di  iscrizione  al  registro  delle imprese (( o analogo indirizzo di
posta  elettronica  basato  su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio  e  della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto  delle  stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi  internazionali.  ))  Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore  ((  del presente decreto )) tutte le imprese, gia' costituite
in  forma  societaria  alla  medesima  data  di  entrata  in  vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata.   L'iscrizione   dell'indirizzo   di  posta  elettronica
certificata  nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti di
segreteria.
  7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello  Stato  comunicano  ai  rispettivi  ordini o collegi il proprio
indirizzo  di posta elettronica certificata (( o analogo indirizzo di
posta  elettronica  di  cui al comma 6 )) entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  ((  del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano  in  un  elenco  riservato,consultabile  in via telematica
esclusivamente  dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi
degli  iscritti  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. ))
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella  di  posta  certificata  ((  o  analogo  indirizzo  di  posta
elettronica di cui al comma 6 )) per ciascun registro di protocollo e
ne  danno  comunicazione  al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica  amministrazione,  che  provvede  alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione
del  presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle
risorse disponibili.
  9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione  digitale  di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n. 82, le comunicazioni tra i soggetti (( di cui ai commi 6, 7
e )) 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti
ivi  previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata  ((  o  analogo  indirizzo di posta elettronica di cui al
comma  6,  ))  senza  che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
  10.  La  consultazione  per via telematica dei singoli indirizzi di
posta  elettronica  certificata   ((  o  analoghi  indirizzi di posta
elettronica  di cui al comma 6, )) nel registro delle imprese o negli
albi  o  elenchi  costituiti  ((  ai  sensi  )) del presente articolo
avviene  liberamente  e  senza  oneri.  L'estrazione  di  elenchi  di
indirizzi  e'  consentita  alle sole pubbliche amministrazioni per le
comunicazioni   relative  agli  adempimenti  amministrativi  di  loro
competenza.
  ((  10-bis.  Gli  intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31,
comma  2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati
a  richiedere  per  via  telematica  la  registrazione  degli atti di
trasferimento  delle  partecipazioni  di  cui  all'articolo 36, comma
1-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  al
contestuale  pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata
e  sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.  In  materia  di  imposta  di bollo si applicano le disposizioni
previste  dall'articolo  1,  comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa,
parte  prima,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
20  agosto  1992,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
  10-ter.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  di  esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
  11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato. ))
  12.  I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale», sono
sostituiti dai seguenti:
   «4.  Le  copie  su  supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti   analogici  originali,  formati  in  origine  su  supporto
cartaceo  o  su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto  di  legge  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se la loro
conformita'  all'originale  e'  assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo  della  propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
   5.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali  unici  per  le  quali,  in  ragione  di esigenze di natura
pubblicistica,  permane  l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico  oppure,  in  caso  di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da  altro  pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
  ((  12-bis.  Dopo  l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il
seguente:
  «Art.   2215-bis.   (Documentazione  informatica).  -  I  libri,  i
repertori,  le  scritture  e  la  documentazione  la  cui  tenuta  e'
obbligatoria  per  disposizione  di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
  Le  registrazioni  contenute  nei  documenti  di cui al primo comma
debbono  essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a
disposizione  dal  soggetto  tenutario  e  costituiscono informazione
primaria  e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
  Gli  obblighi  di  numerazione progressiva, vidimazione e gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta  dei  libri,  repertori  e  scritture,  ivi compreso quello di
regolare  tenuta  dei  medesimi,  sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla  messa  in  opera,  della  marcatura  temporale  e  della firma
digitale   dell'imprenditore,   o  di  altro  soggetto  dal  medesimo
delegato,  inerenti al documento contenente le registrazioni relative
ai tre mesi precedenti.
  Qualora  per  tre  mesi  non siano state eseguite registrazioni, la
firma  digitale  e  la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma.
  I   libri,   i  repertori  e  le  scritture  tenuti  con  strumenti
informatici,  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, hanno
l'efficacia  probatoria  di  cui agli articoli 2709 e 2710 del codice
civile».
  12-ter.  L'obbligo  di  bollatura dei documenti di cui all'articolo
2215-bis  del  codice civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente
articolo,  in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in
base  a  quanto  previsto  all'articolo  7  del decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  23  gennaio  2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
  12-quater.  All'articolo  2470  del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo  quanto  previsto  nel»  sono sostituite dalle seguenti: «del
deposito di cui al»;
   b)  al  secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo
periodo,  le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite
dalle seguenti: «e' effettuato»;
   c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
  «Le  dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e
quinto  devono  essere  depositate  entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione della compagine sociale».
  12-quinquies.  Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile,
le    parole:    «Gli    amministratori   procedono   senza   indugio
all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
  12-sexies.  Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le
parole:  «libro  dei  soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro
delle imprese».
  12-septies.  All'articolo  2478 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
   b)  al  secondo  comma,  le  parole:  «I  primi  tre  libri»  sono
sostituite  dalle  seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del
primo  comma»  e  le  parole:  «e  il  quarto»  sono sostituite dalle
seguenti:  «;  il  libro  indicato nel numero 4) del primo comma deve
essere tenuto».
  12-octies.   Al  secondo  comma  dell'articolo  2478-bisdel  codice
civile,  le  parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle
seguenti:  «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci
e  degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono
soppresse.
  12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice  civile,  le  parole:  «libro  dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
  12-decies.  Al  comma  1-bis  dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
  12-undecies.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  12-quatera
12-deciesentrano  in  vigore  il  sessantesimo giorno successivo alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.  Entro  tale  termine,  gli  amministratori delle societa' a
responsabilita'  limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa,   apposita  dichiarazione  per  integrare  le  risultanze  del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della legge 30
          dicembre  1991,  n.  413 (Disposizioni per ampliare le basi
          imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e potenziare
          l'attivita'    di   accertamento;   disposizioni   per   la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione
          agevolata   dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
          Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia
          per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
          fiscale  e  del conto fiscale), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  21 - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze del
          Ministro   delle   finanze,   il  comitato  consultivo  per
          l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il
          compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
             2.    La    richiesta    di   parere   deve   riguardare
          l'applicazione,   ai   casi   concreti   rappresentati  dal
          contribuente,  delle  disposizioni contenute negli articoli
          37,  comma  terzo e 37-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  ,  e  successive
          modificazioni.   La   richiesta  di  parere  puo'  altresi'
          riguardare,  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 74,
          comma  2,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917  ,  e successive modificazioni, la
          qualificazione   di   determinate   spese,   sostenute  dal
          contribuente,  tra  quelle  di  pubblicita' e di propaganda
          ovvero tra quelle di rappresentanza.
             3.   Il   parere   reso   dal   comitato   ha  efficacia
          esclusivamente   ai   fini   e   nell'ambito  del  rapporto
          tributario.  Nella eventuale fase contenziosa l'onere della
          prova  viene  posto  a  carico  della  parte  che non si e'
          uniformata al parere del comitato.
             4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme
          antielusive,   nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, e' composto dai seguenti membri:
              a)  i direttori generali della direzione generale delle
          imposte  dirette  e  della direzione generale delle tasse e
          imposte  indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio
          centrale  per  gli  studi di diritto tributario comparato e
          per le relazioni internazionali;
              b) il comandante generale della Guardia di finanza;
              c)  il  direttore del servizio centrale degli ispettori
          tributari;
              d)   il   direttore   dell'ufficio   del  coordinamento
          legislativo;
              e)   due   componenti  del  Consiglio  superiore  delle
          finanze,  non appartenenti all'Amministrazione finanziaria,
          designati dal Consiglio stesso;
              f)  tre  esperti  in  materia  tributaria designati dal
          Ministro delle finanze.
             5.  I membri del comitato possono farsi rappresentare da
          funzionari,  di grado non inferiore a primo dirigente, e da
          ufficiali  superiori;  possono  altresi' farsi assistere da
          personale   delle   qualifiche   e   grado   indicati   che
          partecipano,  in  tal  caso,  alle  sedute senza diritto di
          voto.  Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
          attribuiti agli uffici finanziari.
             6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di
          concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo
          17  della  legge  23  agosto  1988, n. 400 , sono stabiliti
          l'organizzazione  interna,  il funzionamento e le dotazioni
          finanziarie del comitato.
             7.  Il  presidente del comitato e' nominato dal Ministro
          delle  finanze,  con  proprio  decreto,  tra  i  membri del
          comitato stesso.
             8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato
          non  appartenenti  all'Amministrazione finanziaria verranno
          stabilite  ogni  triennio  con  decreto  del Ministro delle
          finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
             9.  Il contribuente, anche prima della conclusione di un
          contratto,  di  una  convenzione o di un atto che possa dar
          luogo  all'applicazione  delle  disposizioni richiamate nel
          comma   2,   puo'  richiedere  il  preventivo  parere  alla
          competente  direzione  generale del Ministero delle finanze
          fornendole  tutti  gli  elementi  conoscitivi utili ai fini
          della  corretta qualificazione tributaria della fattispecie
          prospettata.  La  mancata comunicazione del parere da parte
          dell'Agenzia   delle   entrate  entro  120  giorni  e  dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.
             10. [Soppresso].
             11.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio
          delle   richieste   di  parere  alla  competente  direzione
          generale  e  per  la  comunicazione  dei  pareri  stessi al
          contribuente.
             12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150
          milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
          delle maggiori entrate recate dalla presente legge.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          L.  23  dicembre 1996, n. 662), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  13  (Ravvedimento).  - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza:
              a)  ad  un  dodicesimo  del  minimo nei casi di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
              b)  ad  un  decimo  del  minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
              c)  ad  un dodicesimo del minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista
          per  l'omessa  presentazione  della dichiarazione periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.
             2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve essere
          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno.
             3.   Quando   la   liquidazione   deve  essere  eseguita
          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
             4.   [Nei  casi  di  omissione  o  di  errore,  che  non
          ostacolano  un'attivita' di accertamento in corso e che non
          incidono  sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          il  ravvedimento  esclude l'applicazione della sanzione, se
          la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
          dall'errore].
             5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono
          stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel presente
          articolo,     ulteriori     circostanze    che    importino
          l'attenuazione della sanzione.».
             -  Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 50-bis del
          decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli oli minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e  in  materia  di IVA con quelle recate da direttive CEE e
          modificazioni  conseguenti  a detta armonizzazione, nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati   di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei
          rimborsi  di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
          impresa  fino  all'ammontare  corrispondente  al contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie),  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427:
             «4.  Sono  effettuate  senza  pagamento dell'imposta sul
          valore aggiunto le seguenti operazioni:
              a)   gli  acquisti  intracomunitari  di  beni  eseguiti
          mediante introduzione in un deposito IVA;
              b)  le  operazioni  di  ammissione in libera pratica di
          beni  non  comunitari  destinati ad essere introdotti in un
          deposito IVA;
              c)  le  cessioni  di  beni,  nei  confronti di soggetti
          identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
          eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
              d)  le  cessioni  dei beni elencati nella tabella A-bis
          allegata    al    presente   decreto,   eseguite   mediante
          introduzione  in  un deposito IVA, effettuate nei confronti
          di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
              e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
              f)  le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un
          deposito  IVA con spedizione in un altro Stato membro della
          Comunita'   europea,   salvo  che  si  tratti  di  cessioni
          intracomunitarie  soggette  ad imposta nel territorio dello
          Stato;
              g)  le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con
          trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
          europea;
              h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
          perfezionamento  e le manipolazioni usuali, relative a beni
          custoditi  in  un  deposito  IVA,  anche  se  materialmente
          eseguite  non  nel  deposito stesso ma nei locali limitrofi
          sempreche',  in  tal  caso, le suddette operazioni siano di
          durata non superiore a sessanta giorni;
              i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.».
             -  Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001, n. 165 vedasi nei riferimenti
          normativi all'art. 1.
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  47  del  decreto
          legislativo     7     marzo    2005,    n.    82    (Codice
          dell'amministrazione digitale):
             «Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta
          elettronica  tra  le  pubbliche  amministrazioni).  - 1. Le
          comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
          avvengono   di   norma   mediante  l'utilizzo  della  posta
          elettronica;  esse  sono  valide  ai  fini del procedimento
          amministrativo   una   volta   che  ne  sia  verificata  la
          provenienza.
             2.   Ai   fini   della  verifica  della  provenienza  le
          comunicazioni sono valide se:
             a)  sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
          firma elettronica qualificata;
             b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
             c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la
          provenienza,   secondo   quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
             d)   ovvero   trasmesse   attraverso  sistemi  di  posta
          elettronica  certificata  di  cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
             3.  Entro  otto mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente   codice  le  pubbliche  amministrazioni  centrali
          provvedono a:
              a)  istituire  almeno  una casella di posta elettronica
          istituzionale   ed   una   casella   di  posta  elettronica
          certificata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
          protocollo;
              b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni
          tra  l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto
          delle  norme  in materia di protezione dei dati personali e
          previa  informativa  agli interessati in merito al grado di
          riservatezza degli strumenti utilizzati.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 2-quater dell'art. 31
          della  legge  24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999):
             «2-quater.   Il  deposito  dei  bilanci  e  degli  altri
          documenti  di  cui all'articolo 2435 del codice civile puo'
          essere  effettuato  mediante  trasmissione  telematica o su
          supporto  informatico degli stessi, da parte degli iscritti
          negli  albi  dei  dottori  commercialisti, dei ragionieri e
          periti  commerciali,  muniti  della  firma  digitale e allo
          scopo    incaricati   dai   legali   rappresentanti   della
          societa'.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «1-bis.  L'atto di trasferimento di cui al secondo comma
          dell'articolo   2470   del   codice   civile   puo'  essere
          sottoscritto   con   firma  digitale,  nel  rispetto  della
          normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
          dei  documenti  informatici, ed e' depositato, entro trenta
          giorni,  presso  l'ufficio del registro delle imprese nella
          cui  circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di
          un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
          2-quater,  della  legge  24  novembre 2000, n. 340. In tale
          caso,  l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
          luogo,   su  richiesta  dell'alienante  e  dell'acquirente,
          dietro   esibizione   del   titolo   da  cui  risultino  il
          trasferimento    e    l'avvenuto    deposito,    rilasciato
          dall'intermediario  che  vi  ha  provveduto  ai  sensi  del
          presente   comma.  Resta  salva  la  disciplina  tributaria
          applicabile agli atti di cui al presente comma.».
             -  Si  riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 57 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
          131   (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro):
             «1.  Oltre  ai  pubblici  ufficiali,  che hanno redatto,
          ricevuto  o  autenticato  l'atto,  e  ai  soggetti  nel cui
          interesse  fu richiesta la registrazione, sono solidalmente
          obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le
          parti  in  causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero
          dovuto  sottoscrivere  le denunce di cui agli articoli 12 e
          19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli
          articoli  633,  796,  800  e  825  del  codice di procedura
          civile.
             2.  La  responsabilita'  dei  pubblici  ufficiali non si
          estende    al   pagamento   delle   imposte   complementari
          suppletive.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 82 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  23  (Copie di atti e documenti informatici). - 1.
          All'articolo   2712  del  codice  civile  dopo  le  parole:
          «riproduzioni  fotografiche»  e'  inserita  la seguente: «,
          informatiche».
             2.  I  duplicati,  le  copie, gli estratti del documento
          informatico,   anche  se  riprodotti  su  diversi  tipi  di
          supporto,  sono  validi  a  tutti  gli effetti di legge, se
          conformi alle vigenti regole tecniche.
             2-bis.  Le  copie  su  supporto  cartaceo  di  documento
          informatico,   anche  sottoscritto  con  firma  elettronica
          qualificata  o  con  firma  digitale, sostituiscono ad ogni
          effetto  di legge l'originale da cui sono tratte se la loro
          conformita'  all'originale  in  tutte  le sue componenti e'
          attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
             3.   I   documenti   informatici   contenenti   copia  o
          riproduzione   di   atti   pubblici,  scritture  private  e
          documenti   in   genere,  compresi  gli  atti  e  documenti
          amministrativi  di  ogni  tipo,  spediti  o  rilasciati dai
          depositari  pubblici  autorizzati e dai pubblici ufficiali,
          hanno  piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
          del  codice  civile,  se ad essi e' apposta o associata, da
          parte  di  colui  che  li  spedisce  o  rilascia, una firma
          digitale o altra firma elettronica qualificata.
             4.   Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi
          tipologia  di  documenti  analogici  originali,  formati in
          origine  su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto non
          informatico,  sostituiscono  ad  ogni  effetto di legge gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale  e'  assicurata  da  chi  lo detiene mediante
          l'utilizzo  della  propria  firma  digitale  e nel rispetto
          delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
             5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          possono   essere   individuate   particolari  tipologie  di
          documenti  analogici  originali  unici  per  le  quali,  in
          ragione   di  esigenze  di  natura  pubblicistica,  permane
          l'obbligo   della  conservazione  dell'originale  analogico
          oppure,  in  caso  di  conservazione ottica sostitutiva, la
          loro  conformita'  all'originale deve essere autenticata da
          un  notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
          con   dichiarazione   da  questi  firmata  digitalmente  ed
          allegata al documento informatico.
             6.  La  spedizione  o  il  rilascio  di  copie di atti e
          documenti  di  cui  al  comma 3, esonera dalla produzione e
          dalla   esibizione   dell'originale   formato  su  supporto
          cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
             7.  Gli  obblighi  di  conservazione  e di esibizione di
          documenti  previsti dalla legislazione vigente si intendono
          soddisfatti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo di
          documenti  informatici,  se  le  procedure  utilizzate sono
          conformi    alle   regole   tecniche   dettate   ai   sensi
          dell'articolo  71 di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze 23 gennaio 2004
          (Modalita'  di assolvimento degli obblighi fiscali relativi
          ai  documenti  informatici  ed  alla  loro  riproduzione in
          diversi tipi di supporto):
             «Art. 7 (Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo
          sui  documenti  informatici).  -  1. L'imposta di bollo sui
          documenti  informatici  e'  corrisposta mediante versamento
          nei  modi  di  cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          237.   L'interessato  presenta  all'Ufficio  delle  entrate
          competente  una  comunicazione contenente l'indicazione del
          numero  presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri
          che  potranno  essere  emessi  o utilizzati durante l'anno,
          nonche'  l'importo  e  gli  estremi dell'avvenuto pagamento
          dell'imposta.
             2.  Entro  il  mese  di  gennaio dell'anno successivo e'
          presentata   dall'interessato   all'Ufficio  delle  entrate
          competente  una  comunicazione contenente l'indicazione del
          numero  dei  documenti informatici, distinti per tipologia,
          formati  nell'anno  precedente e gli estremi del versamento
          dell'eventuale  differenza  dell'imposta,  effettuato con i
          modi  di  cui al comma 1, ovvero la richiesta di rimborso o
          di   compensazione.   L'importo   complessivo  corrisposto,
          risultante  dalla  comunicazione,  viene  assunto come base
          provvisoria  per la liquidazione dell'imposta per l'anno in
          corso.
             3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16
          della  tariffa,  allegata  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, tenuti su supporto di
          memorizzazione  ottico o con altro mezzo idoneo a garantire
          la non modificabilita' dei dati memorizzati, e' dovuta ogni
          2500  registrazioni  o  frazioni  di esse ed e' versata nei
          modi indicati nel comma 1.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2470 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 2470 (Efficacia e pubblicita'). - Il trasferimento
          delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal
          momento del deposito di cui al successivo comma.
             L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata,
          deve  essere  depositato  entro  trenta  giorni, a cura del
          notaio  autenticante,  presso  l'ufficio del registro delle
          imprese  nella  cui  circoscrizione  e'  stabilita  la sede
          sociale.  In  caso  di  trasferimento  a  causa di morte il
          deposito   e'  effettuato  a  richiesta  dell'erede  o  del
          legatario    verso   presentazione   della   documentazione
          richiesta   per   l'annotazione  nel  libro  dei  soci  dei
          corrispondenti  trasferimenti  in  materia  di societa' per
          azioni.
             Se  la quota e' alienata con successivi contratti a piu'
          persone,  quella  tra  esse  che per prima ha effettuato in
          buona  fede  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese e'
          preferita  alle  altre,  anche  se il suo titolo e' di data
          posteriore.
             Quando  l'intera  partecipazione  appartiene  ad un solo
          socio   o   muta   la   persona   dell'unico   socio,   gli
          amministratori   devono  depositare  per  l'iscrizione  nel
          registro   delle   imprese   una  dichiarazione  contenente
          l'indicazione  del  cognome  e  nome o della denominazione,
          della   data   e  del  luogo  di  nascita  o  lo  Stato  di
          costituzione,  del  domicilio  o  della sede e cittadinanza
          dell'unico socio.
             Quando  si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
          soci,  gli  amministratori  ne  devono  depositare apposita
          dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
             L'unico  socio  o  colui  che  cessa di essere tale puo'
          provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
             Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi
          quarto  e  quinto  devono  essere  depositate  entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2471 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  2471  (Espropriazione della partecipazione). - La
          partecipazione puo' formare oggetto di espropriazione [c.c.
          2462,   2910].   Il   pignoramento   si   esegue   mediante
          notificazione  al  debitore  e  alla  societa' e successiva
          iscrizione nel registro delle imprese.
             L'ordinanza  del  giudice  che  dispone la vendita della
          partecipazione  deve essere notificata alla societa' a cura
          del creditore.
             Se  la  partecipazione  non  e' liberamente trasferibile
          [c.c. 2469, 2470] e il creditore, il debitore e la societa'
          non  si  accordano  sulla  vendita  della  quota stessa, la
          vendita  ha  luogo  all'incanto;  ma la vendita e' priva di
          effetto  se,  entro  dieci  giorni  dall'aggiudicazione, la
          societa'  presenta  un altro acquirente che offra lo stesso
          prezzo.
             Le  disposizioni del comma precedente si applicano anche
          in caso di fallimento di un socio.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2472 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   2472   (Responsabilita'   dell'alienante  per  i
          versamenti  ancora  dovuti).  -  Nel caso di cessione della
          partecipazione  l'alienante e' obbligato solidalmente [c.c.
          1292]   con  l'acquirente,  per  il  periodo  di  tre  anni
          dall'iscrizione   del   trasferimento  nel  registro  delle
          imprese,  per  i versamenti ancora dovuti [c.c. 1408, 2466,
          2964].
             Il  pagamento non puo' essere domandato all'alienante se
          non   quando  la  richiesta  al  socio  moroso  e'  rimasta
          infruttuosa [c.c. 2356].».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2478 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  2478 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri
          e  le  altre  scritture  contabili prescritti nell'articolo
          2214 [c.c. 2302], la societa' deve tenere [c.c. 2709]:
              1) [Abrogato]
              2)  il  libro  delle decisioni dei soci, nel quale sono
          trascritti  senza  indugio  sia  i verbali delle assemblee,
          anche  se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese
          ai  sensi  del  primo periodo del terzo comma dell'articolo
          2479;   la  relativa  documentazione  e'  conservata  dalla
          societa';
              3) il libro delle decisioni degli amministratori;
              4)  il  libro  delle  decisioni  del collegio sindacale
          [c.c.  2477] o del revisore nominati ai sensi dell'articolo
          2477.
             I  libri  indicati  nei  numeri  2) e 3) del primo comma
          devono  essere tenuti a cura degli amministratori; il libro
          indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a
          cura dei sindaci o del revisore.
             I  contratti  della  societa'  con  l'unico  socio  o le
          operazioni  a  favore  dell'unico  socio sono opponibili ai
          creditori  della  societa'  solo  se  risultano  dal  libro
          indicato  nel  numero  3  del primo comma o da atto scritto
          avente data certa anteriore al pignoramento.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2478-bis del codice
          civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai
          soci).  -  Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza
          degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis,
          2425,  2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo
          quanto disposto dall'articolo 2435-bis [c.c. 2102]. Esso e'
          presentato  ai  soci  entro  il termine stabilito dall'atto
          costitutivo  e  comunque  non superiore a centoventi giorni
          dalla    chiusura    dell'esercizio   sociale,   salva   la
          possibilita'  di  un  maggior  termine  nei  limiti ed alle
          condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
             Entro   trenta   giorni  dalla  decisione  dei  soci  di
          approvazione  del  bilancio  deve  essere depositata presso
          l'ufficio  del  registro delle imprese [c.c. 2188], a norma
          dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.
             La  decisione  dei  soci  che approva il bilancio decide
          sulla distribuzione degli utili ai soci.
             Possono  essere  distribuiti  esclusivamente  gli  utili
          realmente  conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
          approvato.
             Se  si  verifica  una  perdita del capitale sociale, non
          puo'  farsi  luogo a ripartizione degli utili fino a che il
          capitale   non   sia   reintegrato   o  ridotto  in  misura
          corrispondente.
             Gli  utili  erogati in violazione delle disposizioni del
          presente  articolo  non  sono ripetibili se i soci li hanno
          riscossi  in  buona  fede  in  base a bilancio regolarmente
          approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2479-bis del codice
          civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   2479-bis   (Assemblea   dei   soci).   -  L'atto
          costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea
          dei   soci,  tali  comunque  da  assicurare  la  tempestiva
          informazione  sugli  argomenti  da trattare. In mancanza la
          convocazione  e'  effettuata  mediante lettera raccomandata
          spedita  ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel
          domicilio  risultante  dal  registro  delle  imprese  [c.c.
          2366].
             Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio
          puo'   farsi  rappresentare  in  assemblea  e  la  relativa
          documentazione  e'  conservata  secondo  quanto  prescritto
          dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
             Salvo   diversa   disposizione   dell'atto   costitutivo
          l'assemblea  si  riunisce  presso  la  sede  sociale  ed e'
          regolarmente  costituita  con la presenza di tanti soci che
          rappresentano  almeno  la  meta'  del  capitale  sociale  e
          delibera  a  maggioranza  assoluta e, nei casi previsti dai
          numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il
          voto  favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta'
          del capitale sociale.
             L'assemblea   e'   presieduta   dalla  persona  indicata
          nell'atto  costitutivo  o, in mancanza, da quella designata
          dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
          regolarita'  della  costituzione,  accerta l'identita' e la
          legittimazione  dei  presenti, regola il suo svolgimento ed
          accerta  i  risultati  delle votazioni; degli esiti di tali
          accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
             In  ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando
          ad  essa  partecipa  l'intero  capitale sociale e tutti gli
          amministratori  e  sindaci  sono presenti o informati della
          riunione    e    nessuno   si   oppone   alla   trattazione
          dell'argomento.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1-bis.  L'atto di trasferimento di cui al secondo comma
          dell'articolo   2470   del   codice   civile   puo'  essere
          sottoscritto   con   firma  digitale,  nel  rispetto  della
          normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
          dei  documenti  informatici, ed e' depositato, entro trenta
          giorni,  presso  l'ufficio del registro delle imprese nella
          cui  circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di
          un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
          2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva
          la  disciplina  tributaria  applicabile agli atti di cui al
          presente comma.».