(( Art. 16-bis


     Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese


  1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al  comma  3  e  secondo  le  modalita'  ivi  previste,  i  cittadini
comunicano  il  trasferimento  della  propria  residenza  e gli altri
eventi  anagrafici  e  di  stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro  ore  dalla  conclusione del procedimento amministrativo
anagrafico,  l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice
nazionale  delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della
legge  24  dicembre  1954,  n.  1228, e successive modificazioni, che
provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
  2.  La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti
al  di  fuori  di  quelli  indispensabili  per  la  formazione  e  le
annotazioni  degli  atti  di  stato  civile e di anagrafe costituisce
violazione  dei  doveri  d'ufficio,  ai  fini  della  responsabilita'
disciplinare.
  3.   Con   uno   o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1.
  4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  5.  Per  favorire  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  massima
diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti
dal   codice   dell'amministrazione   digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo  7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta
e'   attribuita   una   casella  di  posta  elettronica  certificata.
L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli
articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per  mezzo  della  posta.  Le  comunicazioni  che  transitano  per la
predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
  6.  Per  i  medesimi  fini  di cui al comma 5, ogni amministrazione
pubblica  utilizza  unicamente  la  posta elettronica certificata, ai
sensi  dei  citati  articoli  6  e  48  del  codice di cui al decreto
legislativo  n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla  notificazione  per mezzo della posta, per le comunicazioni e le
notificazioni  aventi  come  destinatari dipendenti della stessa o di
altra amministrazione pubblica.
  7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione,  da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, previa
intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni,  sono definite le modalita' di rilascio e di uso della
casella  di  posta  elettronica certificata assegnata ai cittadini ai
sensi  del  comma  5  del presente articolo, con particolare riguardo
alle  categorie  a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del
citato  codice  di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche'
le  modalita'  di  attivazione  del  servizio  mediante  procedure di
evidenza   pubblica,   anche  utilizzando  strumenti  di  finanza  di
progetto.  Con  il  medesimo  decreto  sono stabilite le modalita' di
attuazione  di  quanto  previsto  nel comma 6, cui le amministrazioni
pubbliche  provvedono  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio.
  8.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 5 si provvede
mediante  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie assegnate, ai sensi
dell'articolo  27  della  legge  16  gennaio  2003, n. 3, al progetto
«Fondo  di  garanzia  per le piccole e medie imprese» con decreto dei
Ministri   delle  attivita'  produttive  e  per  l'innovazione  e  le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del  29  giugno  2004,  non  impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'alinea  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in
conformita'  a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di
connettivita' (SPC)»;
   b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
   «g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della
data,  l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della
fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
  10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2,
della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni, e
dall'articolo  43,  comma  5,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di  regolarita'  contributiva  (DURC)  dagli  istituti  o  dagli enti
abilitati  al  rilascio  in  tutti  i  casi in cui e' richiesto dalla
legge.
  11.  In  deroga  alla  normativa  vigente,  per  i datori di lavoro
domestico  gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608,  e  successive  modificazioni, si intendono
assolti  con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale    (INPS),    attraverso    modalita'   semplificate,   della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro.
  12.   L'INPS   trasmette,  in  via  informatica,  le  comunicazioni
semplificate  di  cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, all'Istituto
nazionale   per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro
(INAIL),  nonche'  alla  prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  connettivita'  (SPC)  e  nel
rispetto  delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71,
comma  1-bis,  del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6,
del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni». ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 1 della
          legge  24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni
          (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente):
             «L'INA   promuove  la  circolarita'  delle  informazioni
          anagrafiche   essenziali   al   fine   di  consentire  alle
          amministrazioni  pubbliche  centrali  e locali collegate la
          disponibilita',  in  tempo  reale,  dei  dati relativi alle
          generalita'  delle persone residenti in Italia, certificati
          dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
          delle entrate.»
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni    (Definizione    ed    ampliamento    delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali):
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
             Il  gia'  citato  decreto  legislativo n. 82 del 2005 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O.
             - Si riporta il testo degli artt. 6 e 48 del gia' citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «Art.  6 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
          -  1.  Le  pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la
          posta  elettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11 febbraio 2005, n. 68, per
          ogni  scambio  di  documenti  e informazioni con i soggetti
          interessati   che   ne   fanno   richiesta   e   che  hanno
          preventivamente  dichiarato  il  proprio indirizzo di posta
          elettronica certificata.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che
          non sia diversamente stabilito.».
             «Art.  48  -  (Posta  elettronica  certificata). - 1. La
          trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
          una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
          mediante  la  posta  elettronica  certificata  ai sensi del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
          n. 68.
             2.  La  trasmissione  del  documento informatico per via
          telematica,   effettuata   mediante  la  posta  elettronica
          certificata,  equivale,  nei  casi  consentiti dalla legge,
          alla notificazione per mezzo della posta.
             3.  La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
          documento  informatico trasmesso mediante posta elettronica
          certificata  sono  opponibili  ai  terzi  se  conformi alle
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
          tecniche.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «Art.  8 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini). -
          1.   Lo   Stato   promuove   iniziative  volte  a  favorire
          l'alfabetizzazione    informatica    dei    cittadini   con
          particolare   riguardo   alle   categorie   a   rischio  di
          esclusione,  anche  al  fine  di  favorire  l'utilizzo  dei
          servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  della legge 16
          gennaio  2003,  n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
          di pubblica amministrazione):
             «Art.   27   (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
          tecnologica  nella  pubblica  amministrazione).  -  1.  Nel
          perseguimento   dei   fini   di   maggior   efficienza   ed
          economicita'   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
          modernizzazione  e  sviluppo  del  Paese,  il  Ministro per
          l'innovazione    e   le   tecnologie,   nell'attivita'   di
          coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti
          e  dei  piani di azione formulati dalle amministrazioni per
          lo  sviluppo  dei sistemi informativi, sostiene progetti di
          grande  contenuto  innovativo,  di rilevanza strategica, di
          preminente  interesse nazionale, con particolare attenzione
          per   i   progetti   di   carattere   intersettoriale,  con
          finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
          cui  al  comma  2;  puo'  inoltre  promuovere  e finanziare
          progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
          con le medesime caratteristiche.
             2.  Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
          societa'  dell'informazione, individua i progetti di cui al
          comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
          la  realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
          relativo  e'  istituito  il  «Fondo  di finanziamento per i
          progetti  strategici  nel settore informatico», iscritto in
          una  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
             3.  Per  il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
          autorizzata  la  spesa  di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
          51.646.000  euro  per  l'anno  2003  e  77.469.000 euro per
          l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.
             4.  Le  risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera
          b),  secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          destinate  al  finanziamento  dei  progetti  innovativi nel
          settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
          2  e  a  tal  fine vengono mantenute in bilancio per essere
          versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
             5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
          puo'  essere  rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma
          3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e
          successive modificazioni.
             7.   Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie
          assicura  il  raccordo  con  il  Ministro  per  la funzione
          pubblica  relativamente  alle  innovazioni  che  riguardano
          l'ordinamento  organizzativo  e  funzionale delle pubbliche
          amministrazioni.
             8.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  per  introdurre  nella  disciplina  vigente  le norme
          necessarie   ai   fini   del   conseguimento  dei  seguenti
          obiettivi:
              a)  diffusione dei servizi erogati in via telematica ai
          cittadini  e  alle  imprese,  anche  con  l'intervento  dei
          privati,  nel  rispetto dei principi di cui all'articolo 97
          della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
              b)   [diffusione   e  uso  della  carta  nazionale  dei
          servizi];
              c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
              d)  ricorso  a  procedure  telematiche  da  parte della
          pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
          servizi,   potenziando  i  servizi  forniti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  la CONSIP Spa
          (concessionaria servizi informativi pubblici);
              e)   estensione   dell'uso   della   posta  elettronica
          nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
          tra pubbliche amministrazioni e privati;
              f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
          nella contabilita' e nella tesoreria;
              g)    alfabetizzazione    informatica    dei   pubblici
          dipendenti;
              h)   impiego   della   telematica  nelle  attivita'  di
          formazione dei dipendenti pubblici;
              i)  diritto  di  accesso e di reclamo esperibile in via
          telematica  da  parte  dell'interessato nei confronti delle
          pubbliche amministrazioni.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 8 sono adottati su
          proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
             10.  All'articolo  29  della  legge 28 dicembre 2001, n.
          448, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) ... ;
              b)  al  comma  7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
          amministrazione  (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino
          alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 6».
             -  Si  riporta  il testo del comma 213 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «213.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella pubblica amministrazione, sono definite,
          in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
          pubblico di connettivita' (SPC):
              a)  le  regole  di identificazione univoca degli uffici
          centrali  e  periferici  delle  amministrazioni destinatari
          della fatturazione;
              b)   le   regole   tecniche   relative  alle  soluzioni
          informatiche   da   utilizzare   per   l'emissione   e   la
          trasmissione  delle  fatture elettroniche e le modalita' di
          integrazione con il Sistema di interscambio;
              c)  le  linee  guida  per l'adeguamento delle procedure
          interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
          alla gestione delle fatture elettroniche;
              d)  le  eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
          209,    limitatamente    a    determinate    tipologie   di
          approvvigionamenti;
              e)  la  disciplina  dell'utilizzo, tanto da parte degli
          operatori  economici, quanto da parte delle amministrazioni
          interessate,  di  intermediari  abilitati,  ivi  compresi i
          certificatori  accreditati  ai  sensi  dell'articolo 29 del
          codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n. 82, allo svolgimento delle
          attivita'  informatiche  necessarie  all'assolvimento degli
          obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
              f)  le  eventuali  misure  di supporto, anche di natura
          economica, per le piccole e medie imprese;
              g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi
          di  cui  al  comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con
          possibilita'  di  introdurre  gradualmente  il passaggio al
          sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
              g-bis)   le   regole   tecniche   idonee   a  garantire
          l'attestazione  della  data,  l'autenticita' dell'origine e
          l'integrita'  del  contenuto  della fattura elettronica, di
          cui  all'articolo  21,  comma 3, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive
          modificazioni, per ogni fine di legge.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 18 della
          legge  7  agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi):
             «2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
          soggettivi,  necessari  per l'istruttoria del procedimento,
          sono   acquisiti   d'ufficio   quando   sono   in  possesso
          dell'amministrazione   procedente,  ovvero  sono  detenuti,
          istituzionalmente,   da  altre  pubbliche  amministrazioni.
          L'amministrazione    procedente    puo'   richiedere   agli
          interessati  i  soli  elementi necessari per la ricerca dei
          documenti.».
             -  Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 43 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del
          2000, n. 445:
             «5.  In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
          acquisisce  direttamente  informazioni  relative  a  stati,
          qualita'   personali   e   fatti  presso  l'amministrazione
          competente  per  la  loro  certificazione,  il  rilascio  e
          l'acquisizione  del  certificato  non  sono  necessari e le
          suddette  informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri, con
          qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
          fonte di provenienza.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di
          lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a sostegno del
          reddito  e  nel  settore  previdenziale),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996, n. 608, e
          successive modificazioni:
             «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento). -
          1.   [Nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina  del
          collocamento  ordinario,  agricolo  e  dello  spettacolo, i
          datori  di  lavoro  privati  e  gli enti pubblici economici
          procedono  a  tutte  le  assunzioni  nell'osservanza  delle
          disposizioni  di legge vigenti in materia. Restano ferme le
          norme  in  materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste
          di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'articolo
          8  della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e dell'articolo 2
          del  decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398].
             2.  In  caso  di  instaurazione  del  rapporto di lavoro
          subordinato  e  di  lavoro  autonomo  in forma coordinata e
          continuativa,  anche  nella  modalita' a progetto, di socio
          lavoratore  di cooperativa e di associato in partecipazione
          con  apporto  lavorativo,  i  datori di lavoro privati, ivi
          compresi  quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le
          pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione
          al  Servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale e'
          ubicata  la  sede  di  lavoro entro il giorno antecedente a
          quello  di  instaurazione  dei  relativi rapporti, mediante
          documentazione   avente  data  certa  di  trasmissione.  La
          comunicazione   deve   indicare   i   dati  anagrafici  del
          lavoratore,  la  data  di assunzione, la data di cessazione
          qualora  il  rapporto  non  sia  a  tempo indeterminato, la
          tipologia  contrattuale,  la  qualifica  professionale e il
          trattamento  economico  e  normativo applicato. La medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento  e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
          ad  essi  assimilata.  Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla  data  di  assunzione,  al Servizio competente nel cui
          ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro sede operativa,
          l'assunzione,  la  proroga  e  la cessazione dei lavoratori
          temporanei assunti nel mese precedente.
             2-bis.   In   caso   di  urgenza  connessa  ad  esigenze
          produttive,  la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
          effettuata   entro  cinque  giorni  dall'instaurazione  del
          rapporto  di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
          entro   il   giorno  antecedente  al  Servizio  competente,
          mediante  comunicazione  avente data certa di trasmissione,
          la  data  di  inizio  della prestazione, le generalita' del
          lavoratore e del datore di lavoro.
             3. [A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro
          e'    tenuto   a   consegnare   al   lavoratore,   all'atto
          dell'assunzione,     una    dichiarazione,    sottoscritta,
          contenente  i dati della registrazione effettuata nel libro
          matricola  in  uso.  Nel  caso  in  cui  non si applichi il
          contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto
          ad  indicare  la  durata delle ferie, la periodicita' della
          retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
          durata  normale  giornaliera  o  settimanale  di lavoro. La
          mancata  consegna  al lavoratore della dichiarazione di cui
          al   presente  comma  ed  il  mancato  invio  alla  sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego della comunicazione di cui
          al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
          puniti  con  la  sanzione  amministrativa da lire 500.000 a
          lire  3.000.000  per ciascun lavoratore interessato. Con la
          medesima  sanzione  e' punita l'omessa esibizione del libro
          matricola   nel   caso  in  cui  da  quest'ultima  consegua
          l'impossibilita'  di  accertare  che  il registro sia stato
          compilato antecedentemente all'assunzione].
             4.  [Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi
          di  cui  ai  commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          prevista  dalle  vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
          provvede  periodicamente a darne comunicazione alla sezione
          circoscrizionale per l'impiego].
             5.  [Ove  il  datore di lavoro intenda beneficiare delle
          agevolazioni  eventualmente  previste  per l'assunzione, la
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  viene  integrata con
          l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego  provvede alle conseguenti
          comunicazioni    agli    enti    gestori   delle   predette
          agevolazioni.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza    sociale    viene   determinato   un   modello
          semplificato   per   tutte   le  predette  comunicazioni  e
          dichiarazioni].
             6.  Il  datore  di  lavoro  ha facolta' di effettuare le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per  il  tramite  dei  soggetti di cui all'articolo 1 della
          legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  e  degli altri soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e  all'amministrazione del personale dipendente del settore
          agricolo  ovvero  dell'associazione sindacale dei datori di
          lavoro  alla  quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
          confronti  di  quest'ultima  puo'  altresi' esercitare, con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta'  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, della citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
             7.  [Il  datore  di  lavoro  che  assume senza osservare
          l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
          legge  23  luglio  1991,  n. 223, e' punito con la sanzione
          amministrativa  prevista  dal  comma  3, terzo periodo, per
          ogni  lavoratore  riservatario non assunto. Inoltre, fino a
          che  rimane  inadempiente  al  predetto  obbligo,  non puo'
          godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da
          quella  regionale,  con riferimento ai lavoratori che abbia
          assunto dal momento della violazione].
             8.  [Presso  le  sezioni  circoscrizionali per l'impiego
          possono  essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
          particolare   riguardo  ai  controlli  sul  rispetto  delle
          disposizioni  contenute  nei  commi precedenti. Ai predetti
          nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
          provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito
          anche  personale  di profilo professionale non ispettivo in
          possesso   di  adeguata  professionalita'.  A  quest'ultimo
          personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
          i  poteri  di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazione,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638].
             9.  Per  far  fronte  ai  maggiori impegni in materia di
          ispezione  e  di servizi all'impiego derivanti dal presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza  corsi  di  riqualificazione professionale per il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita'  e'  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
          l'anno  1995  e  di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
          1996,  1997  e  1998.  Al relativo onere, comprensivo delle
          spese  di  missione  per  tutto  il personale, di qualsiasi
          livello  coinvolto  nell'attivita'  formativa si provvede a
          carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148 , convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
             10.  Le  convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
          dell'articolo  1,  comma  13,  del decreto-legge 1° ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia.
             11.   Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso  pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
          individuati  tra  i  soggetti  che  si presentano presso le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici   giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori  da
          avviare  si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio con
          precedenza  per  coloro  che  risultino gia' inseriti nelle
          graduatorie  di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
          1987, n. 56.
             12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al
          comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle
          liste  nel  limite  massimo di sessanta mesi, salvo diversa
          deliberazione  delle commissioni regionali per l'impiego le
          quali  possono  anche rideterminare, ai sensi dell'articolo
          10,  comma  3,  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56 ,
          l'incidenza,   sulle   graduatorie,   degli   elementi  che
          concorrono  alla loro formazione. Gli orientamenti generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative  del decreto del Presidente della Repubblica 9
          maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13.
             13.  Nel  rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 2,
          comma  9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine di
          realizzare  una  piu'  efficiente  azione amministrativa in
          materia   di   collocamento,   sono   dettate  disposizioni
          modificative  delle  norme del decreto del Presidente della
          Repubblica  18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
          razionalizzare  i  procedimenti  amministrativi concernenti
          gli  esoneri  parziali,  le compensazioni territoriali e le
          denunce  dei  datori  di lavoro, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e'  emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata   dal  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  346  del  1994,  anche  con il concerto del
          Ministro  degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
          vigore  del decreto e comunque per un periodo non superiore
          a  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  rimane  sospesa  l'efficacia delle norme
          recate  dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
          e  del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella
          dei criteri per la formazione delle graduatorie.
             14.  In attesa della piena attuazione del riordino degli
          uffici   periferici   del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  il personale dei nuclei dell'Arma dei
          carabinieri  in  servizio  presso l'ispettorato provinciale
          del    lavoro    dipende,    funzionalmente,    dal    capo
          dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
          dal   comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e
          operante  alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  il quale, con proprio decreto,
          puo'  attribuire  compiti specifici in materia di ispezione
          al   fine   di   potenziare  i  servizi  di  vigilanza  per
          l'applicazione  della  normativa nel settore del lavoro. La
          dotazione    organica   del   contingente   dell'Arma   dei
          carabinieri   di   cui  all'articolo  16  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19  marzo  1955,  n. 520, e'
          aumentata  di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali,
          novanta  unita'  ripartite tra i vari gradi di maresciallo,
          ventidue  unita'  ripartite tra i gradi di vice brigadiere,
          brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti
          al  ruolo  appuntati  e  carabinieri.  All'onere  derivante
          dall'incremento  relativo  alle centodue unita' valutato in
          lire  1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
          a  decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede a carico dello
          stanziamento  iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
          di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
          gli   anni  successivi.  All'onere  relativo  alle  residue
          quarantuno  unita'  si  provvede ai sensi e per gli effetti
          del  decreto  dell'assessorato del lavoro, della previdenza
          sociale,  della formazione professionale e dell'emigrazione
          della  regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
          nella  Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del
          20 luglio 1996.
             15.   Contro   i  provvedimenti  adottati  dagli  uffici
          provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in  favore  dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
          provvedimenti  adottati  dagli  ispettorati provinciali del
          lavoro  in  materia  di  rilascio dei libretti di lavoro in
          favore  della  medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
          ricorso,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricevimento  del  provvedimento impugnato, rispettivamente,
          al  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della
          massima   occupazione   e   al  direttore  dell'ispettorato
          regionale   del  lavoro,  competenti  per  territorio,  che
          decidono  con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
          predetti  provvedimenti,  pendenti  alla data del 14 giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 71 del
          gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «1-bis.  Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
          del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
          delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
          tecniche  e  di  sicurezza per il funzionamento del sistema
          pubblico di connettivita'.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 6 dell'art. 4-bis del
          decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181, e successive
          modificazioni  (Disposizioni  per  agevolare l'incontro fra
          domanda  ed  offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo
          45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144):
             «6.   Le   comunicazioni   di   assunzione,  cessazione,
          trasformazione  e  proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
          subordinato,  associato, dei tirocini e di altre esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio  competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
          la  sede  di  lavoro,  con i moduli di cui al comma 7, sono
          valide   ai   fini   dell'assolvimento  degli  obblighi  di
          comunicazione  nei  confronti  delle  direzioni regionali e
          provinciali   del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
          forme  previdenziali  sostitutive  o esclusive, nonche' nei
          confronti   della   Prefettura-Ufficio   territoriale   del
          Governo.».