Art. 16 
 
  Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche 
 
  (( 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e  sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche  di  idrocarburi  nel
rispetto  del  dettato  dell'articolo  117  della  Costituzione,  dei
principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei  cittadini  e
di tutela della qualita' ambientale e paesistica, di  rispetto  degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori  e  piu'
avanzati standard  internazionali  di  qualita'  e  sicurezza  e  con
l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo  maggiori
entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare  le
maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le   modalita'   di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita  dei  territori
di insediamento degli impianti produttivi e dei  territori  limitrofi
nonche' ogni altra disposizione attuativa  occorrente  all'attuazione
del presente articolo. 
  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. ))