Art. 16 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto viene trasmesso agli  Organi  di  controllo  ed
entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 8, foglio n. 169