Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: « in carta non bollata » sono soppresse. 2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « pubblici elenchi » sono inserite le seguenti: « o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ». 3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Quando viene redatto su supporto cartaceo »; b) al secondo comma le parole « Esse contengono » sono sostituite dalle seguenti: « Il biglietto contiene »; c) al secondo comma le parole « ed il nome delle parti » sono sostituite dalle seguenti: « il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato »; d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: « Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. ». 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. 7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12. 8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello. 10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. 13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: « 1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile. ». 15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 136 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: "Art. 136. Comunicazioni Il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica". Si riporta l'art. 149-bis del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: "Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.". Si riporta l'articolo 45 delle "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", come modificato dalla presente legge: "Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa e' assegnata, dell'istruttore se e' nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare e' iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata. Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.". Si riportano gli articoli 148, comma 2.bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale: "Art. 148. Organi e forme delle notificazioni. (Omissis). 2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale." "Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo. 1. Nei casi di urgenza, il giudice puo' disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria. 2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata. 3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo. 4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma. 5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma" "Art. 150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice. 1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice puo' prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 2. Nel decreto sono indicate le modalita' necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario" "Art. 151. Notificazioni richieste dal pubblico ministero. (Omissis). 2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.". Si riporta l'art. 64 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Art. 64. Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. ". Si riportano le rubriche degli articoli 136, 137 e seguenti della Sezione IV (Delle comunicazioni e delle notificazioni) del Capo I (Delle forme degli atti e dei provvedimenti), del Titolo IV (Degli atti processuali) del Libro I ( Disposizioni generali) del codice di procedura civile Art. 136. Comunicazioni Art. 137. Notificazioni Art. 138. Notificazione in mani proprie Art. 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio Art. 140. Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia Art. 141. Notificazione presso il domiciliatario Art. 142. Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica Art. 143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti Art. 144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato Art. 144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato Art. 145. Notificazione alle persone giuridiche Art. 146. Notificazione a militari in attivita' di servizio Art. 147. Tempo delle notificazioni Art. 148. Relazione di notificazione Art. 149. Notificazione a mezzo del servizio postale Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica Art. 150. Notificazione per pubblici proclami Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice. Si riportano di seguito le rubriche degli articoli 148 e seguenti della Parte prima, Libro II (Atti), Titolo V (Notificazioni), del codice di procedura penale: Art. 148. Organi e forme delle notificazioni. Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo. Art. 150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice. Art. 151. Notificazioni richieste dal pubblico ministero. Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private. Art. 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero. Art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Art. 155. Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese. Art. 156. Notificazioni all'imputato detenuto. Art. 157. Prima notificazione all'imputato non detenuto. Art. 158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare. Art. 159. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita'. Art. 160. Efficacia del decreto di irreperibilita'. Art. 161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni. Art. 162. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto. Art. 163. Formalita' per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto. Art. 164. Durata del domicilio dichiarato o eletto. Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso. Art. 166. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente. Art. 167. Notificazioni ad altri soggetti. Art. 168. Relazione di notificazione. Art. 169. Notificazioni all'imputato all'estero. Art. 170. Notificazioni col mezzo della posta. Art. 171. Nullita' delle notificazioni. Si riporta l'articolo 51, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, abrogati dalla presente legge: "Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica (In vigore dal 20 ottobre 2012) 1. (abrogato). 2. (abrogato). 3 (abrogato). 4. (abrogato). 5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile». Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. del 9 maggio 2001, n. 106, S.O. "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione. (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI". Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario), pubblicato nella Gazz. Uff. del 30 dicembre 2009, n. 302, S.O., convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella Gazz. Uff. del 26 febbraio 2010, n. 47. "Art. 4. Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. (Omissis).". Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e' pubblicato nella Gazz. Uff. del 28 aprile 2005, n. 97. Si riporta l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), pubblicato nella Gazz. Uff. del 15 giugno 2002, n. 139, S.O.: "Art. 40 (L). Determinazione di nuovi supporti e degli importi. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti. 1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. 1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.".