Art. 16 
 
 
Biglietti di  cancelleria,  comunicazioni  e  notificazioni  per  via
                             telematica 
 
  1. All'articolo 136, primo comma, del codice di  procedura  civile,
le parole: « in carta non bollata » sono soppresse. 
  2. All'articolo 149-bis, secondo comma,  del  codice  di  procedura
civile, dopo le  parole:  «  pubblici  elenchi  »  sono  inserite  le
seguenti: « o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ». 
  3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Quando  viene
redatto su supporto cartaceo »; 
  b) al secondo comma le parole « Esse contengono »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Il biglietto contiene »; 
  c) al secondo comma le parole « ed  il  nome  delle  parti  »  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  il  nome  delle  parti  ed  il  testo
integrale del provvedimento comunicato »; 
  d) dopo il terzo comma e' aggiunto  il  seguente:  «  Quando  viene
trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  il  biglietto  di
cancelleria  e'  costituito  dal  messaggio  di   posta   elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei
documenti informatici. ». 
  4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e  le  notificazioni  a
cura  della  cancelleria  sono  effettuate  esclusivamente  per   via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  risultante
da  pubblici  elenchi   o   comunque   accessibili   alle   pubbliche
amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  Allo  stesso  modo   si   procede   per   le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli  articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma  automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 
  5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili  e'
effettuata solo per estratto con contestuale  messa  a  disposizione,
sul  sito  internet   individuato   dall'amministrazione,   dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli  strumenti  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  6. Le notificazioni e comunicazioni ai  soggetti  per  i  quali  la
legge  prevede  l'obbligo  di  munirsi  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata, che non  hanno  provveduto  ad  istituire  o
comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono  eseguite   esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le  stesse  modalita'  si  adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta  elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario. 
  7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio  personalmente
la parte il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non
risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare  l'indirizzo  di
posta  elettronica   certificata   al   quale   vuole   ricevere   le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale  caso
le  comunicazioni  e  notificazioni  a  cura  della  cancelleria,  si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e  8.  Tutte
le comunicazioni e le notificazioni  alle  pubbliche  amministrazioni
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi  di  posta  elettronica
comunicati a norma del comma 12. 
  8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si  applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei  procedimenti  penali,  si  applicano  gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 
  9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: 
  a) a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  a  cura  della
cancelleria di cui sono destinatari  i  difensori,  nei  procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla
predetta data sono gia' stati individuati  dai  decreti  ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133; 
  b) a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui alla  lettera  a),  per  i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed  alle  corti  di
appello che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  non
sono   stati   individuati   dai   decreti   ministeriali    previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  c) a decorrere dal trecentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette  a
destinatari diversi dai difensori nei  procedimenti  civili  pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; 
  d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo  a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui al comma 10 per le  notificazioni  a  persona  diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e
151, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  e  per  gli  uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello. 
  10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati,  il  Ministro  della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei  servizi  di
comunicazione, individuando: 
  a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali  e  dalle  corti  di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni  del  presente
articolo; 
  b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano  per
le notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  degli
articoli148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale. 
  11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono abrogati. 
  12. Al fine di favorire le comunicazioni e  notificazioni  per  via
telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta  elettronica
certificata conforme a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero  della  giustizia  e'  consultabile   solo   dagli   uffici
giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. 
  13. In caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al
comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 
  14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  «  1-ter.  L'importo  del
diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto  per  gli  atti
comunicati  o  notificati  in  cancelleria  nei  casi   in   cui   la
comunicazione o la notificazione  al  destinatario  non  si  e'  resa
possibile per causa a lui imputabile. ». 
  15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware  e  software
presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi
servizi e per  gli  oneri  connessi  alla  formazione  del  personale
amministrativo e' autorizzata  la  spesa  di  euro  1.320.000,00  per
l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 
  16. Al relativo onere si provvede con quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  136  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 136. Comunicazioni 
              Il cancelliere, con  biglietto  di  cancelleria  fa  le
          comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
          al pubblico ministero,  alle  parti,  al  consulente,  agli
          altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e  da'  notizia
          di quei provvedimenti per i quali e' disposta  dalla  legge
          tale forma abbreviata di comunicazione. 
              Il  biglietto  e'   consegnato   dal   cancelliere   al
          destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso  a
          mezzo posta elettronica  certificata,  nel  rispetto  della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. 
              Salvo che la legge disponga  diversamente,  se  non  e'
          possibile procedere ai sensi  del  comma  che  precede,  il
          biglietto viene trasmesso a mezzo  telefax,  o  e'  rimesso
          all'ufficiale giudiziario per la notifica". 
              Si riporta  l'art.  149-bis  del  codice  di  procedura
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica 
              Se non  e'  fatto  espresso  divieto  dalla  legge,  la
          notificazione puo'  eseguirsi  a  mezzo  posta  elettronica
          certificata, anche previa estrazione di  copia  informatica
          del documento cartaceo. 
              Se  procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale
          giudiziario   trasmette   copia    informatica    dell'atto
          sottoscritta con  firma  digitale  all'indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  da
          pubblici elenchi  o  comunque  accessibili  alle  pubbliche
          amministrazioni. 
              La notifica si intende perfezionata nel momento in  cui
          il gestore rende disponibile il documento informatico nella
          casella di posta elettronica certificata del destinatario. 
              L'ufficiale giudiziario  redige  la  relazione  di  cui
          all'articolo 148, primo  comma,  su  documento  informatico
          separato,  sottoscritto  con  firma  digitale  e  congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. La relazione contiene  le  informazioni  di  cui
          all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo  della
          consegna con l'indirizzo di  posta  elettronica  presso  il
          quale l'atto e' stato inviato. 
              Al  documento  informatico  originale  o   alla   copia
          informatica del documento cartaceo sono  allegate,  con  le
          modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
          di consegna previste dalla normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici trasmessi in via telematica. 
              Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale   giudiziario
          restituisce all'istante o al  richiedente,  anche  per  via
          telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
          notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.". 
              Si  riporta  l'articolo  45  delle  "Disposizioni   per
          l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere 
              Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto,
          col quale il cancelliere esegue le  comunicazioni  a  norma
          dell'articolo 136 del  codice,  si  compone  di  due  parti
          uguali  una  delle  quali   deve   essere   consegnata   al
          destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo
          d'ufficio. 
              Il  biglietto  contiene  in  ogni  caso   l'indicazione
          dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa
          e' assegnata, dell'istruttore se e'  nominato,  del  numero
          del ruolo generale sotto il quale l'affare  e'  iscritto  e
          del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il  testo
          integrale del provvedimento comunicato. 
              Nella parte che viene inserita nel fascicolo  d'ufficio
          deve   essere   stesa   la   relazione   di   notificazione
          dell'ufficiale  giudiziario  o  scritta  la  ricevuta   del
          destinatario. Se  l'ufficiale  giudiziario  si  avvale  del
          servizio postale, il  cancelliere  conserva  nel  fascicolo
          d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata. 
              Quando  viene  trasmesso  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata il biglietto di cancelleria e'  costituito  dal
          messaggio di  posta  elettronica  certificata,  formato  ed
          inviato nel rispetto della normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici.". 
              Si riportano gli articoli 148, comma 2.bis, 149, 150  e
          151, comma 2, del codice di procedura penale: 
              "Art. 148. Organi e forme delle notificazioni. 
              (Omissis). 
              2-bis. L'autorita' giudiziaria  puo'  disporre  che  le
          notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti  con
          mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in
          calce ad esso di aver trasmesso il testo originale." 
              "Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e
          del telegrafo. 
              1. Nei casi di urgenza, il giudice puo' disporre, anche
          su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato
          siano avvisate o convocate a  mezzo  del  telefono  a  cura
          della cancelleria. 
              2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono
          annotati  il  numero  telefonico  chiamato,  il  nome,   le
          funzioni o le mansioni svolte dalla persona che  riceve  la
          comunicazione, il suo  rapporto  con  il  destinatario,  il
          giorno e l'ora della telefonata. 
              3. Alla comunicazione si procede  chiamando  il  numero
          telefonico corrispondente ai luoghi indicati  nell'articolo
          157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal
          destinatario  ovvero   da   persona   che   conviva   anche
          temporaneamente col medesimo. 
              4.   La   comunicazione   telefonica   ha   valore   di
          notificazione con effetto dal momento in cui  e'  avvenuta,
          sempre che della stessa  sia  data  immediata  conferma  al
          destinatario mediante telegramma. 
              5. Quando non e' possibile procedere nel modo  indicato
          nei commi precedenti, la  notificazione  e'  eseguita,  per
          estratto, mediante telegramma" 
              "Art. 150. Forme particolari di notificazione  disposte
          dal giudice. 
              1. Quando lo consigliano  circostanze  particolari,  il
          giudice puo' prescrivere, anche  di  ufficio,  con  decreto
          motivato in calce all'atto, che la notificazione a  persona
          diversa dall'imputato sia eseguita  mediante  l'impiego  di
          mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 
              2. Nel decreto sono indicate  le  modalita'  necessarie
          per portare l'atto a conoscenza del destinatario" 
              "Art.  151.  Notificazioni   richieste   dal   pubblico
          ministero. 
              (Omissis). 
              2. La consegna di copia  dell'atto  all'interessato  da
          parte della  segreteria  ha  valore  di  notificazione.  Il
          pubblico ufficiale addetto annota sull'originale  dell'atto
          la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.". 
              Si riporta l'art. 64 del citato decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82: 
              "Art. 64. Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in
          rete dalle pubbliche amministrazioni. 
              1.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   la   carta
          nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
          ai servizi erogati in rete dalle pubbliche  amministrazioni
          per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto  che  richiede  il  servizio.
          L'accesso  con  carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale    dei    servizi    e'    comunque    consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              3. ". 
              Si riportano le rubriche  degli  articoli  136,  137  e
          seguenti della Sezione  IV  (Delle  comunicazioni  e  delle
          notificazioni) del Capo I (Delle forme  degli  atti  e  dei
          provvedimenti), del Titolo IV (Degli atti processuali)  del
          Libro I ( Disposizioni generali) del  codice  di  procedura
          civile 
              Art. 136. Comunicazioni 
              Art. 137. Notificazioni 
              Art. 138. Notificazione in mani proprie 
              Art. 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o
          nel domicilio 
              Art. 140. Irreperibilita'  o  rifiuto  di  ricevere  la
          copia 
              Art. 141. Notificazione presso il domiciliatario 
              Art. 142. Notificazione a persona  non  residente,  ne'
          dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica 
              Art. 143. Notificazione a persona di residenza,  dimora
          e domicilio sconosciuti 
              Art.  144.  Notificazione  alle  amministrazioni  dello
          Stato 
              Art.  144.  Notificazione  alle  amministrazioni  dello
          Stato 
              Art. 145. Notificazione alle persone giuridiche 
              Art. 146. Notificazione  a  militari  in  attivita'  di
          servizio 
              Art. 147. Tempo delle notificazioni 
              Art. 148. Relazione di notificazione 
              Art. 149. Notificazione a mezzo del servizio postale 
              Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica 
              Art. 150. Notificazione per pubblici proclami 
              Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice. 
              Si riportano di seguito le rubriche degli articoli  148
          e seguenti della Parte prima, Libro  II  (Atti),  Titolo  V
          (Notificazioni), del codice di procedura penale: 
              Art. 148. Organi e forme delle notificazioni. 
              Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono  e
          del telegrafo. 
              Art. 150. Forme particolari di  notificazione  disposte
          dal giudice. 
              Art.  151.   Notificazioni   richieste   dal   pubblico
          ministero. 
              Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private. 
              Art. 153. Notificazioni  e  comunicazioni  al  pubblico
          ministero. 
              Art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte
          civile, al responsabile civile e  al  civilmente  obbligato
          per la pena pecuniaria. 
              Art.  155.  Notificazioni  per  pubblici  annunzi  alle
          persone offese. 
              Art. 156. Notificazioni all'imputato detenuto. 
              Art.  157.   Prima   notificazione   all'imputato   non
          detenuto. 
              Art. 158. Prima notificazione all'imputato in  servizio
          militare. 
              Art.  159.  Notificazioni  all'imputato  in   caso   di
          irreperibilita'. 
              Art. 160. Efficacia del decreto di irreperibilita'. 
              Art. 161. Domicilio dichiarato,  eletto  o  determinato
          per le notificazioni. 
              Art. 162. Comunicazione del domicilio dichiarato o  del
          domicilio eletto. 
              Art. 163. Formalita' per le notificazioni nel domicilio
          dichiarato o eletto. 
              Art. 164. Durata del domicilio dichiarato o eletto. 
              Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso. 
              Art.  166.  Notificazioni  all'imputato  interdetto   o
          infermo di mente. 
              Art. 167. Notificazioni ad altri soggetti. 
              Art. 168. Relazione di notificazione. 
              Art. 169. Notificazioni all'imputato all'estero. 
              Art. 170. Notificazioni col mezzo della posta. 
              Art. 171. Nullita' delle notificazioni. 
              Si riporta l'articolo 51, commi 1, 2, 3 e 4, del citato
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  abrogati  dalla
          presente legge: 
              "Art.  51.  Comunicazioni  e  notificazioni   per   via
          telematica 
              (In vigore dal 20 ottobre 2012) 
              1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3 (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27  novembre
          1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          22  gennaio  1934,  n.  36,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
              «Nell'albo   e'   indicato   l'indirizzo    elettronico
          attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
          sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»; 
              b) il quarto  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «A
          decorrere dalla data fissata dal Ministro  della  giustizia
          con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi
          riveduti debbono essere comunicati per  via  telematica,  a
          cura del Consiglio,  al  Ministero  della  giustizia  nelle
          forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso  di
          strumenti informatici e telematici nel processo civile». 
              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. del
          9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione. 
                
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI". 
              Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193 (Interventi  urgenti  in  materia  di
          funzionalita' del sistema  giudiziario),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. del 30 dicembre 2009, n. 302,  S.O.,  convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,
          n. 24, pubblicata nella Gazz. Uff. del 26 febbraio 2010, n.
          47. 
              "Art. 4. Misure urgenti per la  digitalizzazione  della
          giustizia 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e  l'innovazione,   sentito   il   Centro   nazionale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali,  adottati,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          individuate le regole tecniche per l'adozione nel  processo
          civile   e   nel   processo   penale    delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni. Le vigenti regole  tecniche
          del processo civile  telematico  continuano  ad  applicarsi
          fino alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              (Omissis).". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005,  n.  68   (Regolamento   recante   disposizioni   per
          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma
          dell'articolo 27 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. del 28 aprile 2005, n. 97. 
              Si riporta l'articolo 40  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 30 maggio 2002, n.  115  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia - Testo A),  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. del 15 giugno 2002, n. 139, S.O.: 
              "Art. 40 (L). Determinazione di nuovi supporti e  degli
          importi. 
              1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono disciplinati, anche  con  riferimento  a  nuovi  mezzi
          tecnologici,  il  diritto  di  copia  e   il   diritto   di
          certificato e ne sono individuati gli  importi  sulla  base
          dei costi del  servizio  e  dei  costi  per  l'incasso  dei
          diritti. 
              1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo  del
          diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
          in misura superiore di almeno il  cinquanta  per  cento  di
          quello  previsto  per  il  rilascio  di  copia  in  formato
          elettronico. 
              1-ter. L'importo del diritto  di  copia,  aumentato  di
          dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati
          in cancelleria nei  casi  in  cui  la  comunicazione  o  la
          notificazione al destinatario non si e' resa possibile  per
          causa a lui imputabile.".