Art. 16 
 
 
             Comunicazione tra certificatore e l'Agenzia 
 
  1.  I  certificatori  che  rilasciano   al   pubblico   certificati
qualificati comunicano all'Agenzia la casella  di  posta  elettronica
certificata da utilizzare per realizzare un sistema di  comunicazione
attraverso il quale scambiare le informazioni previste  dal  presente
decreto. 
  2.  L'Agenzia  rende  disponibile   sul   proprio   sito   internet
l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata.