Art. 16 Comunicazione tra certificatore e l'Agenzia 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati comunicano all'Agenzia la casella di posta elettronica certificata da utilizzare per realizzare un sistema di comunicazione attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal presente decreto. 2. L'Agenzia rende disponibile sul proprio sito internet l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata.