(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
            (Informazioni relative alle singole offerte) 
 
    1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica: 
      a) le informazioni  indicate  nell'Allegato  3  ed  i  relativi
aggiornamenti forniti dall'emittente, anche in caso di  significative
variazioni  intervenute  o  errori  materiali  rilevati   nel   corso
dell'offerta,   portando   contestualmente   ogni   aggiornamento   a
conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta; 
      b) gli elementi identificativi delle banche o delle imprese  di
investimento che curano il perfezionamento degli ordini  nonche'  gli
estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6; 
      c) le informazioni le modalita' di  esercizio  del  diritto  di
revoca previsto dall'articolo 25, comma 2; 
      d) la periodicita' e le modalita' con cui verranno  fornite  le
informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare  sottoscritto  e
il numero di aderenti. 
    2. Le informazioni indicate al comma 1  possono  essere  altresi'
fornite mediante l'utilizzo  di  tecniche  multimediali.  Il  gestore
consente l'acquisizione  delle  informazioni  elencate  al  comma  1,
lettera a), su supporto durevole.