Art. 16 
 
 
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi  di  ristrutturazione
                 edilizia e per l'acquisto di mobili 
 
  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «30 giugno  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2013». 
  (( 1-bis.  Per  le  spese  sostenute  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  su  edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e  2)  di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a  costruzioni
adibite ad abitazione principale o ad attivita'  produttive,  spetta,
fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda  pari  al
65 per cento, fino ad  un  ammontare  complessivo  delle  stesse  non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. 
  2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta  lorda,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50  per  cento  delle
ulteriori spese documentate e sostenute  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto per l'acquisto  di  mobili  e  di  grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,  nonche'  A  per  i
forni, per le apparecchiature per le quali sia  prevista  l'etichetta
energetica,   finalizzati   all'arredo   dell'immobile   oggetto   di
ristrutturazione.  La  detrazione  di  cui  al  presente  comma,   da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, e' calcolata su un ammontare  complessivo  non  superiore  a
10.000 euro. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il comma 1 dell'  articolo  11  del  decreto
          legge del 22 giugno 2012, n.  83  (Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26  giugno
          2012, n. 147, S.O. , convertito, con  modificazioni,  nella
          legge del 7 agosto 2012, n. 134,  recante  "Misure  urgenti
          per la crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11
          agosto 2012, n. 187, S.O.: 
              "Art. 11. Detrazioni per interventi di ristrutturazione
          e di efficientamento energetico. 
              1. Per le spese documentate, sostenute  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo
          16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          22  dicembre  1986,   n.   917,   spetta   una   detrazione
          dall'imposta lorda  pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un
          ammontare complessivo delle stesse non superiore  a  96.000
          euro per unita' immobiliare.  Restano  ferme  le  ulteriori
          disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.".