Art. 16 
 
Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione  dati  -  Modifiche  al
                decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
 
  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nell'ambito del piano triennale di  cui  al  comma  4  sono
individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita'
elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche'  le  modalita'
di consolidamento  e  razionalizzazione,  ricorrendo  ove  necessario
all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private ((nonche' di enti
locali o di soggetti partecipati da enti locali)) nel rispetto  della
legislazione vigente in materia di contratti pubblici.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta l'articolo 33-septies del decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante  "Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese", pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 33-septies. (Consolidamento  e  razionalizzazione
          dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese) 
              1. L'Agenzia per l'Italia digitale, con l'obiettivo  di
          razionalizzare le  risorse  e  favorire  il  consolidamento
          delle    infrastrutture    digitali     delle     pubbliche
          amministrazioni,  avvalendosi   dei   principali   soggetti
          pubblici titolari di banche dati,  effettua  il  censimento
          dei Centri  per  l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)
          della pubblica amministrazione, come definiti al  comma  2,
          ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche
          di efficienza internazionalmente riconosciute,  finalizzate
          alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione
          dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovra'  portare
          alla diffusione di standard comuni di interoperabilita',  a
          crescenti  livelli  di  efficienza,  di  sicurezza   e   di
          rapidita' nell'erogazione dei servizi ai cittadini  e  alle
          imprese. 
              2. Con il termine CED  e'  da  intendere  il  sito  che
          ospita un impianto  informatico  atto  alla  erogazione  di
          servizi interni alle amministrazioni  pubbliche  e  servizi
          erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
          minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete  per
          la connessione e apparati di memorizzazione di massa. 
              3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono  esclusi  i
          CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo  la
          normativa  in  materia  di  tutela   amministrativa   delle
          informazioni coperte  da  segreto  di  Stato  e  di  quelle
          classificate nazionali secondo le direttive  dell'Autorita'
          nazionale per  la  sicurezza  (ANS)  che  esercita  le  sue
          funzioni  tramite  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza
          (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
          (DE). 
              4. Entro il 30 settembre 2013  l'Agenzia  per  l'Italia
          digitale  trasmette  al  Presidente   del   Consiglio   dei
          ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati
          del  censimento  effettuato  e  le  linee  guida   per   la
          razionalizzazione   dell'infrastruttura   digitale    della
          pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni
          il Governo, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED
          delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al   comma   1,
          aggiornato annualmente. 
              4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al  comma
          4 sono  individuati  i  livelli  minimi  dei  requisiti  di
          sicurezza,  di  capacita'  elaborativa   e   di   risparmio
          energetico dei CED, nonche' le modalita' di  consolidamento
          e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo
          dei CED di imprese pubbliche  e  private  nonche'  di  enti
          locali  o  di  soggetti  partecipati  da  enti  locali  nel
          rispetto della legislazione vigente in materia di contratti
          pubblici. 
              5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri o minori  entrate  per  il  bilancio
          dello Stato.".