Art. 16 
 
 
   Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale 
 
  1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni
destinate  al  commercio  e  di   prevenire   eventuali   frodi,   e'
obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini,  extravergini  e
lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo  aziendale,  ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  1°
dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni
non possono essere destinate al commercio. 
  2.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma   1   comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese  riconosciute
che provvedono all'annotazione nel  registro  di  carico  e  scarico,
previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
12 del 16 gennaio  2010,  di  olive  o  oli  di  produttori  che  non
rispettano l'obbligo di  cui  al  comma  1  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500  euro  a
3.000 euro, nonche' la  sanzione  accessoria  della  sospensione  del
riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il Regolamento di cui al D.P.R. 1°  dicembre  1999,  n.
          503 ( Norme per l'istituzione della Carta  dell'agricoltore
          e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole,  in
          attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30  aprile
          1998, n. 173) e'  stato  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30
          dicembre 1999, n. 305. 
              Il  decreto  legislativo   29   marzo   2004,   n.   99
          (Disposizioni  in  materia   di   soggetti   e   attivita',
          integrita' aziendale e  semplificazione  amministrativa  in
          agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),
          f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003,  n.  38)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94.