Art. 16 
 
         Autorizzazioni all'importazione in casi particolari 
 
  1.  Per  le  importazioni,  definitive  o  temporanee,   effettuate
direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di  questa,
ai sensi dell'articolo 1, comma 8,  lettera  a),  della  legge,  alla
dogana   sara'   presentata   idonea   documentazione    direttamente
dall'amministrazione che effettua o per conto della  quale  l'impresa
effettua l'operazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine
di definire le informazioni essenziali all'immediata  identificazione
dell'operazione,  provvede  a  emanare,  d'intesa  con  i   Ministeri
interessati, apposite direttive. 
  2. L'autorizzazione per le importazioni  temporanee  effettuate  da
imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera  e),  della
legge, e' rilasciata dal Ministero  dell'interno,  su  domanda  delle
imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti
pubblici e  privati  italiani  interessati,  allo  stesso  Ministero,
inviata contemporaneamente in  copia  al  Ministero  della  difesa  e
contenente i seguenti dati: 
  a)  informazioni,  requisiti  e  qualita'  soggettive  dell'impresa
importatrice e, in particolare, Paese di residenza; 
  b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco  e  quantita'  dei
materiali stessi; 
  c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione; 
  d)  destinatario  e  luogo   di   destinazione   della   temporanea
importazione; 
  e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione; 
  f) dogana  di  entrata  e  di  uscita,  con  eventuali  indicazioni
relative all'itinerario e al vettore. 
  3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e'  rilasciata   entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda. 
  4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la  presentazione  delle
domande di cui al comma 2 sono emanate  dal  Ministero  dell'interno,
d'intesa con il Ministero della difesa. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera a), della
          citata legge 9 luglio 1990, n.  185,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera e), della
          legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.