Art. 16 Autorizzazioni all'importazione in casi particolari 1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sara' presentata idonea documentazione direttamente dall'amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede a emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive. 2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, e' rilasciata dal Ministero dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati: a) informazioni, requisiti e qualita' soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza; b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantita' dei materiali stessi; c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione; d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione; e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione; f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda. 4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2 sono emanate dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della difesa.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera a), della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera e), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.