Art. 16 
 
          Vigilanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione 
 
  1. L'Autorita' nazionale anticorruzione  vigila  sul  rispetto,  da
parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti  pubblici  e  degli
enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni  di
cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi  e
di  accertamento  di  singole  fattispecie  di   conferimento   degli
incarichi. 
  2. L'Autorita' nazionale anticorruzione, a seguito di  segnalazione
o  d'ufficio,  puo'   sospendere   la   procedura   di   conferimento
dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene  osservazioni
o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonche'  segnalare
il  caso  alla  Corte  dei  conti  per  l'accertamento  di  eventuali
responsabilita' amministrative. L'amministrazione,  ente  pubblico  o
ente  privato  in  controllo  pubblico  che  intenda   procedere   al
conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo  conto  delle
osservazioni dell'Autorita'. 
  3.  L'Autorita'  nazionale  anticorruzione   esprime   pareri,   su
richiesta delle  amministrazioni  e  degli  enti  interessati,  sulla
interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla  loro
applicazione  alle  diverse   fattispecie   di   inconferibilita'   e
incompatibilita' degli incarichi.