Art. 16 
 
 
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi  di  ristrutturazione
                 edilizia e per l'acquisto di mobili 
 
  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «30 giugno  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2013». 
  2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta  lorda,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50  per  cento  delle
ulteriori spese documentate  per  l'acquisto  di  mobili  finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La  detrazione
di cui al presente comma, da ripartire  tra  gli  aventi  diritto  in
dieci quote annuali di pari importo, e'  calcolata  su  un  ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro.