Art. 16 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI. (( Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI) 1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste all'articolo 19-bis». 1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti: a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attivita' di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale; c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati regionali; d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantita'. 1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto. 2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ». )) 3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»; b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.». (( 3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «Alpi» sono inserite le seguenti: «e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati». )) 4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»; b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita' italiana»; c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»; d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti.»; e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorita' pubblica»; f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformita' con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»; g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato; h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»; i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinche' le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformita' alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»; l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»; m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»; o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»; p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»; q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantita' particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»; r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»; u) l'allegato IV e' abrogato. 5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale. (( 5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. 1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita' dettagliate per la loro consultazione. 1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. 1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del pubblico». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 4, 13, 21, della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dalla presente legge: "Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento In vigore dal 10 febbraio 2002 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle universita' e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e' subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste all'art. 19-bis». 1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti: a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attivita' di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale; c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati regionali; d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantita'. 1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto. 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. 5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta'.". "Art. 13 Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. 2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.". "Art. 21 Divieti 1. E' vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita' sportive; b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima; c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attivita' previste dalla presente legge; p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e); bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus); cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero. dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia; ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. 3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.". Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE).", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9 marzo 2010, n. 56, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto e' finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realta' regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 3. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni: a) sono disponibili in formato elettronico; b) sono detenuti da o per conto di: 1) un'autorita' pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorita' pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorita' e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico; 2) terzi, che possono accedere alla rete ai sensi dell'art. 7 e che svolgono attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente; c) riguardano una o piu' delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III; c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita' italiana. 4. Il presente decreto si applica altresi' ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3. 5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, lettera b), ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' pubblica puo' intervenire in virtu' del presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi terzi. 6. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. 7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti. ". "Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto; b) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o un'area geografica specifica; c) set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili; d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati connessi; e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una localita' o un'area geografica specifica; f) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi; g) interoperabilita': la possibilita' per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato; h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'art. 7; i) autorita' pubblica: 1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici; 2) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attivita' o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente; 3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilita' o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2); i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorita' pubblica; k) elenco ufficiale delle autorita' pubbliche: la fonte per l'individuazione delle autorita' responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'art. 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi; l) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all' art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, disponibili in formato elettronico; m) geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'art. 7.". "Articolo 4 Metadati 1. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati in conformita' con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e secondo le modalita' esecutive e temporali di cui al presente articolo. 2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da piu' autorita' pubbliche o per conto di piu' autorita' pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all' art. 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata. 3. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti: a) conformita' dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario; b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni; c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali; d) autorita' pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi; e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell' art. 9, comma 4. 4. (abrogato) 5. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all' Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013. 6. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.". "Articolo 6 Interoperabilita' dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi 1. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all' art. 7, comma 1, lettera d). 1-bis. I servizi di conversione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. 2. Le autorita' pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione. 3. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o piu' Stati membri, l'autorita' competente, di cui all' art. 3, comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorita' degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni, informandone preventivamente il Ministero degli affari esteri. 3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'art. 11, per il tramite della piattaforma di cui all'art. 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinche' le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformita' alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine. ". "Articolo 7 Servizi di rete 1. Nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonche' per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del presente decreto: a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati; b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati; c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente; d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilita'; e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali. 2. I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati. 3. Ai fini dei servizi di ricerca cui al comma 1, lettera a), e' applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito: a) parole chiave; b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali; d) grado di conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario; e) localizzazione geografica; f) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; g) autorita' pubbliche responsabili dell'istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. 4. Un servizio di ricerca di cui al comma 1 e' garantito sulla base del repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all' art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 5. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all'analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la proprieta' e la responsabilita' del dato da parte delle altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". "Articolo 8 Geoportale nazionale 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di 'Geoportale nazionale'. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilita' dell'informazione territoriale e ambientale. 2. Il Geoportale nazionale e' punto di accesso per le finalita' del presente decreto, per il livello nazionale: a) ai servizi di rete di cui all' art. 7, relativamente ai set di dati di cui all' art. 5, comma 2, tramite il repertorio nazionale dei dati territoriali; b) ai cataloghi delle autorita' pubbliche di cui all' art. 2, comma 1, lettera l); c) alla rete SINAnet, per le finalita' di cui all' art. 7, comma 5; 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture gia' esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005.". "Articolo 9 Accesso al pubblico 1. Le autorita' pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell' art. 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet. 2. I servizi di cui all' art. 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all' art. 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e' escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. 4. In deroga al comma 1, le autorita' pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere da b) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita' pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto; b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilita' per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; e) ai diritti di proprieta' intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volonta', senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. 5. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al comma 3 e al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo accesso. 6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente. 7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali. 8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorita' pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalita' di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell' art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantita' particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l' art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale. 10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9. 12. Qualora le autorita' pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilita', licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.". "Articolo 10 Condivisione e riutilizzo dei dati nell'ambito delle autorita' pubbliche 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente, le autorita' pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le autorita' pubbliche consentono ad altre autorita' pubbliche lo scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' preclusa ogni limitazione che possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. 2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi all'Autorita' competente di cui all'art. 3, comma 2. 3. Le autorita' pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa. 3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa. 4. Quando un'istituzione o un organismo comunitario chiede la disponibilita' dell'accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l'autorita' pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione, di controllo qualita' e di ottenimento dell'accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle. 5. Quando un'autorita' pubblica fornisce ad un'altra autorita' pubblica, ivi comprese le autorita' pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), degli altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa. 6. Per i set di dati territoriali gia' acquisiti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto condizioni di licenza d'uso, le autorita' pubbliche sono autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza. 7. In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto finanziamento delle autorita' pubbliche che producono o forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'art. 11, sono individuate le autorita' pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorita' pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe stesse e le relative modalita' di pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini della determinazione dell'importo delle tariffe si applica l' art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui all' art. 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2006. 8. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7. 10. Le tariffe di cui al comma 7 possono essere applicate soltanto qualora, in relazione alla tipologia di dati territoriali per i quali si chiede l'accesso, siano disponibili servizi di commercio elettronico, con l'eventuale previsione di clausole di esclusione della responsabilita', licenze online (click-licenses), ovvero licenze o accordi quadro che escludono ogni ostacolo temporale e amministrativo per l'accesso al servizio. 11. In deroga al presente articolo, le autorita' pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Di tale limitazione e' data comunicazione attraverso i metadati di cui all'art. 4.". "Articolo 12 Monitoraggio e rendicontazione 1. Anche ai fini delle attivita' di monitoraggio e di rendicontazione, e' redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'art. 7, raggruppati per tipo di servizio. 2. L'elenco e' pubblicato annualmente, entro il 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su: a) le modalita' di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualita'; b) il contributo delle autorita' pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorita' pubbliche; e) i costi e i benefici connessi all'attuazione della presente direttiva. 4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale. 5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico, in via permanente, tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". L'allegato IV al citato decreto l.vo n. 32 del 2010, abrogato dalla presente legge, recava: "Allegato IV - (art. 4, comma 4) - Regole tecniche per quanto riguarda i metadati". Il decreto legislativo 19-8-2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. Si riporta il testo dell'art. 3-sexies del d.lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge: "ART. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo) In vigore dal 13 febbraio 2008 1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. 1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'art. 6, comma 2, del presente decreto, l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. 1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita' dettagliate per la loro consultazione. 1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. 1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del pubblico.".