Art. 16 
 
 
         Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure 
 
  1. Un animale gia' usato  in  una  o  piu'  procedure  puo'  essere
riutilizzato in altre procedure solo se sono soddisfatte le  seguenti
condizioni: 
  a) l'effettiva gravita' delle procedure precedenti  era  «lieve»  o
«moderata»; 
  b) e' dimostrato che e' stato pienamente ripristinato il  benessere
e lo stato di salute generale dell'animale; 
  c)  la  procedura  successiva  e'  classificata  come   «lieve»   o
«moderata» o «non risveglio»; 
  d) la procedura successiva e'  classificata  come  «lieve»  o  «non
risveglio»; 
  e) il veterinario designato di cui  all'articolo  24,  ha  espresso
parere positivo tenuto conto delle esperienze dell'animale nel  corso
di tutta la sua vita. 
  2. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  il
Ministero, previo parere favorevole del veterinario designato di  cui
al  comma  1,  lettera  e),  puo'  eccezionalmente   autorizzare   il
riutilizzo di un animale gia'  impiegato  in  procedure  classificate
come gravi nelle procedure di cui al comma 1, lettera c), fino al  31
dicembre 2016 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle procedure  di
cui al comma 1, lettera d).