Art. 16 Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure 1. Un animale gia' usato in una o piu' procedure puo' essere riutilizzato in altre procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'effettiva gravita' delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»; b) e' dimostrato che e' stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell'animale; c) la procedura successiva e' classificata come «lieve» o «moderata» o «non risveglio»; d) la procedura successiva e' classificata come «lieve» o «non risveglio»; e) il veterinario designato di cui all'articolo 24, ha espresso parere positivo tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), il Ministero, previo parere favorevole del veterinario designato di cui al comma 1, lettera e), puo' eccezionalmente autorizzare il riutilizzo di un animale gia' impiegato in procedure classificate come gravi nelle procedure di cui al comma 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2016 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle procedure di cui al comma 1, lettera d).