Art. 16 Sospensione della ripetizione delle somme 1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato e' sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'articolo 129 del codice di procedura penale si veda nella nota all'art. 15.