Art. 16 
 
Sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela  del  diritto
al trasporto di persone con disabilita' o a mobilita' ridotta 
 
  1. Le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  sono  tenuti  a
dare comunicazione all'Organismo di controllo delle norme di  accesso
non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di
persone con disabilita' e persone a mobilita' ridotta in  conformita'
a quanto previsto dalle disposizioni del capo  V  del  regolamento  e
dagli articoli 18 e 21, paragrafo 1, del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. In caso di  inosservanza  di  tale  obbligo,  le
imprese  ferroviarie  o  i  gestori  di  stazione  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500  euro  per
ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo di 100.000 euro. 
  2. Per ogni singolo caso di inosservanza  degli  obblighi  previsti
dalle disposizioni di cui agli articoli  19,  paragrafo  2,  20,  21,
paragrafo 2, 22, paragrafi 1 e 3, 23,  paragrafo  1,  24  e  25,  del
regolamento, concernenti le prenotazioni e le vendite dei  biglietti,
le   informazioni,   l'accessibilita'   al   trasporto   ferroviario,
l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a  bordo  di  persone  con
disabilita' e persone a mobilita' ridotta, le imprese ferroviarie,  i
gestori di stazione il venditore di biglietti o il tour  operator  in
ragione dei rispettivi obblighi sono soggetti  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. 
  3. Nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI previste
a tutela dell'accessibilita'  delle  stazioni,  delle  banchine,  del
materiale rotabile e degli altri servizi  alle  persone  a  mobilita'
ridotta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento,  da
valutarsi anche in relazione al piano pluriennale di  interventi  per
l'accessibilita'   delle   stazioni   e   alla   relativa   copertura
economico-finanziaria,  da  definire  nell'ambito  del  contratto  di
programma stipulato con lo Stato, le imprese ferroviarie e i  gestori
di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, per ogni singolo caso. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 17 dicembre 2007, n. C 306.