(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                              Principi 
 
  Il presente titolo  ha  lo  scopo  di  precisare  le  modalita'  di
finanziamento tra le Parti delle prestazioni  realizzate  durante  la
realizzazione   delle   opere   definitive   della    parte    comune
italo-francese. 
 
  La  disponibilita'   del   finanziamento   sara'   una   condizione
preliminare per l'avvio dei  lavori  delle  varie  fasi  della  parte
comune italo-francese  della  sezione  internazionale.  Le  Parti  si
rivolgeranno all'Unione europea per ottenere una sovvenzione pari  al
tasso massimo possibile per questo tipo di opera. 
 
  Inoltre, le Parti auspicano che i principi  di  tariffazione  della
linea ferroviaria tra Torino e Lione tengano conto, per ogni sezione,
dell'utilita' che le imprese ferroviarie potranno  trarre  dalla  sua
realizzazione permettendo in tal modo  sia  di  aumentare  l'utilita'
dell'opera  per  i  due  Stati  sia  di  aumentare  la  capacita'  di
autofinanziamento delle diverse opere. 
 
  Per la prima  fase,  riguardante  la  realizzazione  della  sezione
transfrontaliera, le modalita'  di  finanziamento  vengono  precisate
all'articolo 18 del presente Accordo. 
 
  Per  le  fasi  successive,  ogni  Parte   finanzia,   con   l'aiuto
dell'Unione  europea,   le   infrastrutture   situate   sul   proprio
territorio.