Art. 16 Ruolo del personale e dotazioni organiche 1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e conseguentemente quello relativo ai posti di funzione e' determinato in trentanove unita', mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in centonovantacinque unita'. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione ed alla definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. 4. Sono previsti, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale di cui al comma 2, complessivamente cinque incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei Dipartimenti, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. 5. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' assegnato all'Organismo indipendente di valutazione della performance ed un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. 6. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. In sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che individua le unita' di personale da trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del predetto articolo 25, comma 1, lettera a), e che definisce l'equiparazione all'ordinamento professionale del comparto Ministeri del personale di cui alla citata lettera a) e del personale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono conseguentemente incrementati i contingenti di organico del personale delle aree prima, seconda e terza, indicati nella Tabella A allegata al presente provvedimento. 8. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto, effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 16: Per il testo del comma 4-bis lettera e) dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dei commi 4 e 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'articolo 6. Per il testo del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 69 del 2013, si veda nelle note alle premesse. Per il testo del comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 216 del 2011, si veda nelle note alle premesse.