Art. 16 
 
 
              Ruolo del personale e dotazioni organiche 
 
  1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata
nella Tabella A allegata al  presente  decreto,  di  cui  costituisce
parte integrante. 
  2. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e
conseguentemente quello relativo ai posti di funzione e'  determinato
in trentanove unita', mentre il numero degli uffici  dirigenziali  di
livello non generale e' determinato in centonovantacinque unita'.  Il
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero  e'
inserito nei ruoli del personale  dirigenziale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Con successivo decreto ministeriale di natura non  regolamentare
si provvede, ai sensi dell'articolo  17,  comma  4-bis,  lettera  e),
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  alla  individuazione  ed  alla
definizione del numero e dei compiti  degli  uffici  dirigenziali  di
livello non generale. 
  4. Sono previsti, nell'ambito degli uffici dirigenziali di  livello
generale di cui al comma  2,  complessivamente  cinque  incarichi  di
livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di  consulenza,
studio e ricerca,  da  utilizzarsi  per  funzioni  istituzionali  del
Ministero, dei Dipartimenti,  secondo  le  indicazioni  del  Ministro
all'atto del conferimento dell'incarico. 
  5. Nell'ambito del contingente numerico  di  cui  al  comma  4,  un
incarico di livello  dirigenziale  generale  da  conferire  ai  sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 10,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e' assegnato all'Organismo indipendente  di  valutazione
della performance ed un incarico di livello dirigenziale generale, da
conferire ai sensi dell'articolo  19,  commi  4  e  10,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' assegnato al  Comitato  centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. 
  6. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo  del  personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. 
  7. In sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall'articolo 25, comma  1,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
individua le unita' di personale da  trasferire  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del  predetto  articolo  25,
comma 1, lettera a), e che definisce l'equiparazione  all'ordinamento
professionale del comparto Ministeri del personale di cui alla citata
lettera a) e del personale di  cui  all'articolo  11,  comma  5,  del
decreto-legge  n.  216  del  2011  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, sono conseguentemente  incrementati  i  contingenti  di
organico del personale delle aree prima, seconda  e  terza,  indicati
nella Tabella A allegata al presente provvedimento. 
  8. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto,
effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale
e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si
articola l'Amministrazione, nonche', nell'ambito  delle  aree  prima,
seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.  Detto
provvedimento sara' tempestivamente comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per il testo del comma 4-bis lettera  e)  dell'articolo
          17 della legge n. 400 del 1988, si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il testo dei commi 4  e  10  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 6. 
              Per  il  testo  del  comma  1  dell'articolo   25   del
          decreto-legge n. 69 del  2013,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per  il  testo  del  comma  5  dell'articolo   11   del
          decreto-legge n. 216 del 2011,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.