Art. 16 
 
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle  strutture
                            ospedaliere) 
 
  1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti  stranieri
per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna,
con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero
da realizzarsi nell'ospedale di  Olbia,  ai  fini  del  rispetto  dei
parametri del numero di posti  letto  per  mille  abitanti,  previsti
dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto  dei  posti
letto accreditati in tale struttura. La  regione  Sardegna,  in  ogni
caso,   assicura,   mediante   la   trasmissione   della   necessaria
documentazione al competente Ministero della  Salute,  l'approvazione
di un  programma  di  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  che
garantisca  che,  a  decorrereĀ   dal  1Ā°  gennaio  2018,  i  predetti
parametri siano rispettati includendo nel  computo  dei  posti  letto
anche quelli accreditati nella citata struttura. 
  2. Sempre in relazione al carattere sperimentale  dell'investimento
nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione  del  provvedimento
di riorganizzazione della rete ospedaliera di  cui  al  comma  1,  la
regione Sardegna nel periodo 2015-2017 e' autorizzata ad incrementare
fino al 6% il tetto  di  incidenza  della  spesa  per  l'acquisto  di
prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui  all'  articolo  15,
comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  La  copertura  di
tali maggiori oneri  avviene  annualmente  all'interno  del  bilancio
regionale, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  836,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 .