Art. 16 
 
 
                   Razionalizzazione comunicazioni 
                      dell'esercizio di opzione 
 
  1. All'articolo 115, comma 4, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il primo  dei  tre  esercizi
sociali predetti, secondo le modalita' indicate in  un  provvedimento
del Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con la dichiarazione presentata nel  periodo  d'imposta  a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione». 
  2. All'articolo 119, comma 1, lettera d),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il  sedicesimo
giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo  d'imposta
precedente  al  primo  esercizio   cui   si   riferisce   l'esercizio
dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di  cui
all'articolo  129»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «con   la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal  quale
si intende esercitare l'opzione». 
  3. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  le  parole:  «entro  tre  mesi
dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne
con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo  161»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «con  la  dichiarazione  presentata  nel
periodo  d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
l'opzione». 
  4. All'articolo  5-bis,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «le modalita' e  nei
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta
a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.». 
  5. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  4  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2014. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo vigente degli articoli 115, 119 e  155,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui  redditi  -
          Testo  post  riforma  2004),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento  ordinario,
          come modificati dal presente decreto, sono i seguenti: 
              «Art. 115 (Opzione per la trasparenza  fiscale).  -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui allo stesso art.  73,  comma
          1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto  di
          voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione  agli
          utili non inferiore al 10 per cento e non superiore  al  50
          per cento, e' imputato a ciascun  socio,  indipendentemente
          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
          di partecipazione agli utili. Ai soli fini  dell'ammissione
          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
          partecipazione agli utili di cui al periodo precedente  non
          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
          e la quota di utili delle  azioni  di  cui  all'art.  2350,
          secondo comma, primo periodo, del codice civile, si  assume
          pari alla quota di partecipazione al capitale delle  azioni
          medesime. I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono
          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
          della partecipata in cui si esercita l'opzione e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
              a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
              b) la societa' partecipata eserciti  l'opzione  di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria con la  dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'art. 47, comma 5.  Ai  fini  dell'applicazione  del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di  mancato
          rinnovo  dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto   si
          determinano senza considerare gli effetti dell'opzione  sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'art. 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'art.  128,  fino  a  concorrenza  delle   svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.». 
              «Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione).  -
          1. L'opzione puo' essere  esercitata  da  ciascuna  entita'
          legale solo in qualita' di controllante o solo in  qualita'
          di  controllata  e  la  sua  efficacia  e'  subordinata  al
          verificarsi delle seguenti condizioni: 
              a)  identita'  dell'esercizio   sociale   di   ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante; 
              b)  esercizio  congiunto  dell'opzione  da   parte   di
          ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante; 
              c)  elezione  di  domicilio  da   parte   di   ciascuna
          controllata presso la societa' o ente controllante ai  fini
          della notifica  degli  atti  e  provvedimenti  relativi  ai
          periodi d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata  l'opzione
          prevista  dall'art.  117.  L'elezione   di   domicilio   e'
          irrevocabile fino  al  termine  del  periodo  di  decadenza
          dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
          relative all'ultimo  esercizio  il  cui  reddito  e'  stato
          incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122; 
              d) l'avvenuto  esercizio  congiunto  dell'opzione  deve
          essere  comunicato  all'Agenzia  delle   entrate   con   la
          dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a  decorrere
          dal quale si intende esercitare l'opzione. 
              2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso  in
          cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
          liquidazione volontaria si  determinano  all'interno  dello
          stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di  cui
          all'art. 129 stabilisce  le  modalita'  e  gli  adempimenti
          formali   da   porre   in   essere   per   pervenire   alla
          determinazione del reddito complessivo globale.». 
              «Art. 155 (Ambito soggettivo ed  oggettivo).  -  1.  Il
          reddito imponibile dei soggetti di cui all'art.  73,  comma
          1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi  indicate
          nell'art. 8-bis, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive    modificazioni,    iscritte    nel    registro
          internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
          1998, n. 30, e dagli  stessi  armate,  nonche'  delle  navi
          noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50  per
          cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
          ai sensi della presente  sezione  qualora  il  contribuente
          comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
          con la dichiarazione presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare   l'opzione.
          L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali e puo'
          essere rinnovata. L'opzione di cui al comma 1  deve  essere
          esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti
          indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso  gruppo
          di imprese alla cui  composizione  concorrono  la  societa'
          controllante e le controllate ai sensi dell'art.  2359  del
          codice civile. 
              2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile
          secondo i criteri di cui all'art. 156 delle navi di cui  al
          comma 1 con un tonnellaggio superiore alle  100  tonnellate
          di stazza netta destinate all'attivita' di: 
              a) trasporto merci; 
              b) trasporto passeggeri; 
              c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa  in  opera
          di impianti ed altre attivita' di assistenza  marittima  da
          svolgersi in alto mare. 
              3. Sono altresi' incluse nell'imponibile  le  attivita'
          direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle
          indicate  nelle  lettere  precedenti  svolte  dal  medesimo
          soggetto e identificate dal decreto di cui all'art. 161.». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art  5-bis,   del   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          dicembre  1997,  n.  298,   supplemento   ordinario,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 5-bis (Determinazione del valore della produzione
          netta  delle  societa'   di   persone   e   delle   imprese
          individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'art. 3,  comma
          1, lettera b), la  base  imponibile  e'  determinata  dalla
          differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui  all'art.  85,
          comma 1, lettere a), b), f) e g),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  delle  variazioni
          delle rimanenze finali di cui agli articoli  92  e  93  del
          medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie
          prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei  servizi,
          dell'ammortamento  e  dei   canoni   di   locazione   anche
          finanziaria dei beni strumentali materiali  e  immateriali.
          Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
          assimilato; i costi, i compensi e gli  utili  indicati  nel
          comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),  dell'art.  11  del
          presente  decreto;  la  quota  interessi  dei   canoni   di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
          crediti;  l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I  contributi
          erogati in base a norma di legge concorrono  comunque  alla
          formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
          quelli  correlati  a  costi  indeducibili.   I   componenti
          rilevanti si assumono secondo le regole di  qualificazione,
          imputazione temporale e  classificazione  valevoli  per  la
          determinazione del reddito d'impresa ai  fini  dell'imposta
          personale. 
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'   ordinaria,    possono    optare    per    la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'art. 5. L'opzione e' irrevocabile per tre
          periodi  d'imposta  e  deve  essere   comunicata   con   la
          dichiarazione  IRAP  presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere dal quale si  intende  esercitare  l'opzione.  Al
          termine  del  triennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
          rinnovata per un altro triennio a meno  che  l'impresa  non
          opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
          provvedimento  direttoriale,  per  la  determinazione   del
          valore della produzione netta secondo le regole  del  comma
          1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile  per  un
          triennio e tacitamente rinnovabile.».