Art. 16 Verifiche, controlli 1. La Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica a campione la regolare esecuzione degli interventi finanziati nonche' la conformita' degli stessi al progetto presentato in sede di domanda e la conformita' a legge delle varianti in corso d'opera autorizzate dalla Stazione appaltante. 2. In caso di difformita' la Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potra' revocare il finanziamento concesso nei modi previsti dall'art. 14. 3. La Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei casi previsti dal presente articolo e in quelli di cui all'art. 14 dara' comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti e alla Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC).