Art. 16 
 
         Deleghe tra autorita' competenti degli Stati membri 
 
  1. L'AIFA puo' delegare una o piu' tra le attivita'  affidatele  ai
sensi del presente decreto all'autorita' competente di un altro Stato
membro, o ricevere delega da parte dell'autorita'  competente  di  un
altro Stato membro, sulla base di un accordo scritto.  Ciascun  Stato
membro non puo' rappresentare piu' di un altro Stato membro.  L'AIFA,
quando delega, ne  informa  la  Commissione,  l'EMA  e  le  autorita'
competenti degli  altri  Stati  membri  per  iscritto.  L'AIFA  rende
pubblica tale informazione.