Art. 16 Deleghe tra autorita' competenti degli Stati membri 1. L'AIFA puo' delegare una o piu' tra le attivita' affidatele ai sensi del presente decreto all'autorita' competente di un altro Stato membro, o ricevere delega da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, sulla base di un accordo scritto. Ciascun Stato membro non puo' rappresentare piu' di un altro Stato membro. L'AIFA, quando delega, ne informa la Commissione, l'EMA e le autorita' competenti degli altri Stati membri per iscritto. L'AIFA rende pubblica tale informazione.