Art. 16 
 
         Compiti del "Funzionario alla sicurezza designato" 
           della sede periferica dell'operatore economico 
 
  1. Il "Funzionario alla sicurezza designato" esegue, in materia  di
protezione e tutela delle informazioni classificate, le  disposizioni
impartite  dal  legale  rappresentante  o   dal   "Funzionario   alla
sicurezza", ove delegato,  e,  relativamente  all'ambito  di  propria
competenza, svolge i compiti indicati nell'art. 14, salvo  quelli  di
cui al comma 1 alle lettere b), g) e i), che rimangono  riservati  al
"Funzionario alla sicurezza".