Art. 16 
 
 
      Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' 
 
  1. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la  Banca
d'Italia puo' ordinare a una banca di: 
    a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo,  o
elaborare contratti di servizio, infragruppo  o  con  terzi,  per  la
prestazione di funzioni essenziali; 
    b)  limitare  il  livello  massimo  di  esposizione  ai   rischi,
individuali e aggregati; 
    c) fornire informazioni  rilevanti  ai  fini  della  risoluzione,
anche su base periodica; 
    d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici; 
    e) limitare, sospendere o cessare determinate attivita', linee di
business, vendita di  prodotti,  o  astenersi  da  intraprenderne  di
nuovi. 
  2. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la  Banca
d'Italia puo' inoltre: 
    a) imporre  modifiche  alla  forma  giuridica  o  alla  struttura
operativa della banca o di societa' del gruppo, o alla struttura  del
gruppo, per ridurne la complessita'  e  assicurare  che  le  funzioni
essenziali possano, in caso di  risoluzione,  essere  separate  dalle
altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche e' richiesto il
conferimento dell'intera azienda bancaria a una societa' controllata,
ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437  del
codice civile; 
    b) imporre a una societa' non finanziaria  di  cui  all'art.  65,
comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se  avente  sede
legale in altri Stati membri, di costituire una societa'  finanziaria
intermedia che controlli la banca, se necessario  per  agevolarne  la
risoluzione ed  evitare  che  la  risoluzione  determini  conseguenze
negative sulle componenti non finanziarie del gruppo; 
    c)  ordinare  a  un  soggetto  di  cui  all'art.  2  di  emettere
passivita' ammissibili per ottemperare ai requisiti di  cui  all'art.
50 o adottare altre misure per  rispettare  il  requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' ammissibili ai sensi  dell'art.  50,  anche
intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle
passivita' ammissibili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o  agli
elementi di classe 2 emessi per rendere efficace,  secondo  la  legge
che  governa  gli  strumenti,  l'eventuale  riduzione  o  conversione
disposta dalla Banca d'Italia. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2437 del codice
          civile: 
              "Art. 2437 (Diritto di recesso).  -  Hanno  diritto  di
          recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i  soci  che
          non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: 
              a) la modifica  della  clausola  dell'oggetto  sociale,
          quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
          della societa'; 
              b) la trasformazione della societa'; 
              c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
              d) la revoca dello stato di liquidazione; 
              e) l'eliminazione  di  una  o  piu'  cause  di  recesso
          previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; 
              f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
          dell'azione in caso di recesso; 
              g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
          di voto o di partecipazione. 
              Salvo  che  lo  statuto  disponga  diversamente,  hanno
          diritto  di  recedere  i  soci  che  non   hanno   concorso
          all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
              a) la proroga del termine; 
              b)  l'introduzione  o  la  rimozione  di  vincoli  alla
          circolazione dei titoli azionari. 
              Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
          azioni non sono quotate  in  un  mercato  regolamentato  il
          socio puo' recedere con il preavviso di almeno  centottanta
          giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore,  non
          superiore ad un anno. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio  puo'  prevedere  ulteriori
          cause di recesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  dettate  in  tema  di
          recesso per le societa' soggette ad attivita' di  direzione
          e coordinamento. 
              E' nullo ogni patto volto ad escludere o  rendere  piu'
          gravoso l'esercizio del diritto di  recesso  nelle  ipotesi
          previste dal primo comma del presente articolo.". 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art.  65
          del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993,  vedasi
          nelle Note all'art. 2.