Art. 16 
 
 
                 Computo dei periodi di sospensione 
         e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso 
 
  1. Ai fini del termine complessivo di  anni  cinque  si  sommano  i
periodi di sospensione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del  presente
Regolamento. 
  2. Quando all'incolpato e' inflitta la sanzione  della  sospensione
dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi  di
sospensione obbligatoria o facoltativa e  di  esonero,  eventualmente
presofferti. 
  3. Quando l'incolpato e' con decisione  definitiva  assolto  o  gli
viene inflitta sanzione diversa dalla rimozione, cessa di diritto  la
sospensione provvisoria eventualmente disposta nei suoi  confronti  e
gli sono corrisposti gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per
i periodi non compresi nel giudicato disciplinare.