Art. 16 Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso 1. Ai fini del termine complessivo di anni cinque si sommano i periodi di sospensione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente Regolamento. 2. Quando all'incolpato e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa e di esonero, eventualmente presofferti. 3. Quando l'incolpato e' con decisione definitiva assolto o gli viene inflitta sanzione diversa dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta nei suoi confronti e gli sono corrisposti gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per i periodi non compresi nel giudicato disciplinare.