Art. 16 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il prelievo di sangue intero e di emocomponenti  viene  eseguito
presso i servizi trasfusionali o presso le  unita'  di  raccolta,  da
personale all'uopo specificamente formato, in ambienti idonei  e  con
dotazioni  che  consentono  di  garantire  gli  eventuali  interventi
assistenziali in urgenza al donatore. 
  2. I servizi Trasfusionali  predispongono  e  applicano  specifiche
procedure per lo svolgimento delle attivita' relative  alla  raccolta
del sangue e degli emocomponenti in conformita' ai requisiti  tecnici
stabiliti nell'Allegato V, parte A e B. 
  3. Le unita' di raccolta  applicano  specifiche  procedure  per  lo
svolgimento delle attivita' relative alla raccolta del sangue e degli
emocomponenti definite dal servizio trasfusionale di  riferimento,  e
comunque in conformita' ai requisiti tecnici stabiliti  nell'Allegato
V, parte A. 
  4. Il responsabile del servizio trasfusionale predispone istruzioni
operative e protocolli di attuazione  per  le  singole  procedure  di
prelievo a partire dalle metodiche di detersione e disinfezione della
cute prima della venipuntura, fino agli  interventi  assistenziali  e
alla registrazione in caso di  reazione  avversa.  Per  ogni  singola
donazione  devono  essere  registrati  i  dati   identificativi   del
personale coinvolto, i dati  anagrafici  del  donatore,  il  tipo  di
procedura adottata,  l'anticoagulante  ed  altre  eventuali  sostanze
utilizzate, il volume ed il contenuto degli  emocomponenti  raccolti,
la durata della procedura e l'eventuale sua interruzione, l'eventuale
premedicazione farmacologica. 
  5. Preliminarmente e successivamente al prelievo, sono  ispezionati
i dispositivi di  prelievo  per  verificare  l'assenza  di  qualsiasi
difetto; devono inoltre essere adottate misure volte ad evitare  ogni
possibilita'  di  errore  di   identificazione   del   donatore,   di
etichettatura  dei  predetti  dispositivi  e   delle   corrispondenti
provette. 
  6.  Durante  l'intera  procedura,  al  donatore  e'  assicurata  la
disponibilita' di un medico esperto onde fornire assistenza  adeguata
e interventi  d'urgenza  in  caso  di  complicazioni  o  di  reazioni
indesiderate. 
  7. L'Allegato V, parte A riporta le modalita'  da  seguire  per  la
raccolta del sangue intero e degli  emocomponenti  raccolti  mediante
aferesi.