Art. 16 Principi generali 1. Il prelievo di sangue intero e di emocomponenti viene eseguito presso i servizi trasfusionali o presso le unita' di raccolta, da personale all'uopo specificamente formato, in ambienti idonei e con dotazioni che consentono di garantire gli eventuali interventi assistenziali in urgenza al donatore. 2. I servizi Trasfusionali predispongono e applicano specifiche procedure per lo svolgimento delle attivita' relative alla raccolta del sangue e degli emocomponenti in conformita' ai requisiti tecnici stabiliti nell'Allegato V, parte A e B. 3. Le unita' di raccolta applicano specifiche procedure per lo svolgimento delle attivita' relative alla raccolta del sangue e degli emocomponenti definite dal servizio trasfusionale di riferimento, e comunque in conformita' ai requisiti tecnici stabiliti nell'Allegato V, parte A. 4. Il responsabile del servizio trasfusionale predispone istruzioni operative e protocolli di attuazione per le singole procedure di prelievo a partire dalle metodiche di detersione e disinfezione della cute prima della venipuntura, fino agli interventi assistenziali e alla registrazione in caso di reazione avversa. Per ogni singola donazione devono essere registrati i dati identificativi del personale coinvolto, i dati anagrafici del donatore, il tipo di procedura adottata, l'anticoagulante ed altre eventuali sostanze utilizzate, il volume ed il contenuto degli emocomponenti raccolti, la durata della procedura e l'eventuale sua interruzione, l'eventuale premedicazione farmacologica. 5. Preliminarmente e successivamente al prelievo, sono ispezionati i dispositivi di prelievo per verificare l'assenza di qualsiasi difetto; devono inoltre essere adottate misure volte ad evitare ogni possibilita' di errore di identificazione del donatore, di etichettatura dei predetti dispositivi e delle corrispondenti provette. 6. Durante l'intera procedura, al donatore e' assicurata la disponibilita' di un medico esperto onde fornire assistenza adeguata e interventi d'urgenza in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate. 7. L'Allegato V, parte A riporta le modalita' da seguire per la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti raccolti mediante aferesi.