Art. 16 Donazione di organi e tessuti 1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha facolta' di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte. 2. L'indicazione di cui al comma 1 e' trasmessa dal comune al Sistema Informativo Trapianti con le modalita' indicate nell'allegato B. 3. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volonta' precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE - anche presso il Comune.