Art. 16 
 
 
                              Parametri 
 
  1.   Nelle   procedure   di    composizione    della    crisi    da
sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della  legge  in
cui sono  previste  forme  di  liquidazione  dei  beni,  il  compenso
dell'organismo,   anche   per   l'opera   prestata    successivamente
all'omologazione, e' determinato, di regola, sulla base dei  seguenti
parametri: 
  a) secondo una percentuale  sull'ammontare  dell'attivo  realizzato
compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto  del
Ministro  della  giustizia  25  gennaio  2012,  n.  30  e  successivi
adeguamenti; 
  b) secondo una percentuale sull'ammontare  del  passivo  risultante
dall'accordo o dal  piano  del  consumatore  omologato  compresa  tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della
giustizia di cui alla lettera a). 
  2.   Nelle   procedure   di    composizione    della    crisi    da
sovraindebitamento di cui al capo  II,  sezione  prima,  della  legge
diverse da  quelle  di  cui  al  comma  1,  spetta  all'organismo  un
compenso,    anche    per    l'opera     prestata     successivamente
all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di  cui  al
predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del  passivo  risultanti
dall'accordo o dal piano del consumatore omologati. 
  3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo  ne'
passivo  gli  importi  risultanti   da   finanziamenti   e   garanzie
infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni
o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra  societa'  del
gruppo. 
  4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3  sono  ridotti
in una misura compresa tra il 15% e il 40%. 
  5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali  non
puo' comunque essere superiore al 5%  dell'ammontare  complessivo  di
quanto e' attribuito ai creditori per le procedure aventi un  passivo
superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le
procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di  cui  al  periodo
precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di  quanto
e' attribuito ai creditori e' inferiore ad euro 20.000. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro  della  giustizia   25   gennaio   2012,   n.   30
          (Regolamento   concernente   l'adeguamento   dei   compensi
          spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione  dei
          compensi nelle procedure di concordato preventivo): 
              «Art. 1. - 1. Il compenso al curatore di fallimento  e'
          liquidato dal tribunale a  norma  dell'art.  39  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n.  267,  tenendo  conto  dell'opera
          prestata,  dei  risultati  ottenuti,  dell'importanza   del
          fallimento, nonche' della sollecitudine con cui sono  state
          condotte le relative operazioni, e deve consistere  in  una
          percentuale  sull'ammontare  dell'attivo   realizzato   non
          superiore alle misure seguenti: 
              a)  dal  12%  al  14%  quando  l'attivo  non  superi  i
          16.227,08 euro; 
              b) dal 10% al 12% sulle  somme  eccedenti  i  16.227,08
          euro fino a 24.340,62 euro; 
              c)  dall'8,50%  al  9,50%  sulle  somme   eccedenti   i
          24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
              d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro
          fino a 81.135,38 euro; 
              e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti  i  81.135,38
          euro fino a 405.676,89 euro; 
              f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro
          fino a 811.353,79 euro; 
              g)  dallo  0,90%  all'1,80%  sulle  somme  eccedenti  i
          811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
              h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme  che  superano  i
          2.434.061,37 euro. 
              2. Al curatore e' inoltre  corrisposto,  sull'ammontare
          del passivo  accertato,  un  compenso  supplementare  dallo
          0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38  euro  e  dallo  0,06%
          allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.».