Art. 16 
 
Immobilizzazioni finanziarie (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1,
  lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo  1,  lettera  a),
  punto vi, e lettera b) della direttiva n. 2013/34/UE e articolo 35,
  paragrafo 3, lettera b), della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. Le  immobilizzazioni  finanziarie  sono  valutate  al  costo  di
acquisto. Tuttavia, esse possono essere svalutate per  dare  loro  un
valore inferiore da determinarsi tenendo anche conto: 
  a) per le  immobilizzazioni  rappresentate  da  titoli  quotati  in
mercati regolamentati, delle relative quotazioni; 
  b) per le altre immobilizzazioni, dell'andamento del mercato. 
  2. La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle
partecipazioni e' obbligatoria nel caso  di  deterioramento  duraturo
della  situazione  di  solvibilita'  dell'emittente   nonche'   della
capacita' di rimborso del debito da parte del Paese di  residenza  di
questi. Per le  partecipazioni  l'obbligo  di  svalutazione  sussiste
quando  la  perdita  di  valore  sia  ritenuta   durevole.   Per   le
partecipazioni  rilevanti  di  cui  all'articolo  17  che   risultino
iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione
del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non
vi sia l'obbligo di  redigere  il  bilancio  consolidato,  al  valore
corrispondente  alla  frazione   di   patrimonio   netto   risultante
dall'ultimo  bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza  e'
motivata nella nota integrativa. 
  3.  Ai  valori  mobiliari,  quotati  e  non  quotati   in   mercati
regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio»  diverse
da quelle su valute si applicano i criteri  di  valutazione  indicati
nei commi 1  e  2,  se  tali  valori  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie. 
  4. Le svalutazioni effettuate ai sensi dei  commi  1,  2  e  3  non
possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che  le  hanno
originate.