Art. 16 Forme di coordinamento nazionale e regionale 1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto. 3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonche' i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti gia' attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14. 4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalita' operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi spese comunque denominati.
Note all'art. 16: - Si riporta l'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: "3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresi', ogni due anni, salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonche' specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunita', un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.". - Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.