Art. 16 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      18 dicembre 1997, n. 472 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  comma  4,  le  parole:  "delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle  seguenti:
"dell'economia e delle finanze"; 
    b) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 7: 
      1) nel comma 3, le  parole:  "La  sanzione  puo'  essere"  sono
sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto  previsto  al  comma  4,  la
sanzione e'" e dopo le parole: "all'accertamento"  sono  inserite  le
seguenti: "di mediazione e di conciliazione"; 
      2) nel comma 4, la parola: "eccezionali" e' soppressa; 
      3) dopo il comma 4  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  Salvo
quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso
di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro  trenta
giorni dalla scadenza del relativo termine, la  sanzione  e'  ridotta
della meta'."; 
    d) all'articolo 11: 
      1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Se
la violazione non e' commessa con dolo o colpa  grave,  la  sanzione,
determinata anche in esito all'applicazione  delle  previsioni  degli
articoli 7, comma 3, e 12, non puo'  essere  eseguita  nei  confronti
dell'autore, che non ne abbia  tratto  diretto  vantaggio,  in  somma
eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma
3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita'  prevista
a carico della persona fisica, della  societa',  dell'associazione  o
dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi  dell'articolo  2,
comma 4."; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
      3) nel comma 5, le parole da: "Quando"  a:  "grave,  il",  sono
sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5,  comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1"; 
      4) nel comma 6, le  parole  da:  "Per"  a:  "grave,  la",  sono
sostituite dalla seguente: "La"; 
    e) all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo  le  parole:
"con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione  tributaria
e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le  parole:  ",
alla conciliazione giudiziale" sono soppresse; 
    f) all'articolo 13: 
      1) nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il  novantesimo"
a: "dall'errore;" sono sostituite  dalle  seguenti:  "novanta  giorni
dalla   data   dell'omissione   o   dell'errore,   ovvero    se    la
regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli   errori   commessi   in
dichiarazione  avviene  entro  novanta  giorni  dal  termine  per  la
presentazione della dichiarazione in cui l'omissione  o  l'errore  e'
stato commesso;"; 
      2) nel comma 1-bis, le parole: "e b-ter)" sono sostituite dalle
seguenti: ", b-ter) e b-quater)"; 
    g) all'articolo 14, dopo il comma 5  sono  aggiunti  i  seguenti:
"5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione  non  trova
applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una  procedura
concorsuale, di un accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui
all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  di  un
piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,  lettera  d),
del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi
da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. 
    5-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento  di  azienda,
ivi compreso il conferimento.". 
    h)  all'articolo  23,  comma  1,  le  parole:  ",  ancorche'  non
definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "o provvedimento  con  il
quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non  definitivi";
inoltre le parole: "della somma risultante dall'atto  o  dalla"  sono
sostituite dalle seguenti: "di  tutti  gli  importi  dovuti  in  base
all'atto o alla". 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472
          (Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662) e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          gennaio 1998, n. 5, S.O. 
              - Il testo degli artt. 2, 7, 11, 12, 13, 14  e  23  del
          citato decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificati
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2 (Sanzioni amministrative).  -  1.  Le  sanzioni
          amministrative  previste  per  la   violazione   di   norme
          tributarie sono la  sanzione  pecuniaria,  consistente  nel
          pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie,
          indicate nell'art. 21, che possono essere irrogate solo nei
          casi espressamente previsti. 
              2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha
          commesso o concorso a commettere la violazione. 
              3. La somma irrogata a titolo di sanzione  non  produce
          interessi. 
              4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione
          fissa possono essere aggiornati ogni  tre  anni  in  misura
          pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro  il
          30  giugno  successivo  al  compimento  del  triennio,   il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  fissa  le  nuove
          misure, determinandone la decorrenza." 
              "Art. 7 (Criteri di determinazione della  sanzione).  -
          1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo  alla
          gravita' della  violazione  desunta  anche  dalla  condotta
          dell'agente, all'opera da lui svolta per  l'eliminazione  o
          l'attenuazione  delle   conseguenze,   nonche'   alla   sua
          personalita' e alle condizioni economiche e sociali. 
              2. La personalita' del trasgressore  e'  desunta  anche
          dai suoi precedenti fiscali. 
              3. Salvo quanto previsto al comma  4,  la  sanzione  e'
          aumentata fino alla meta' nei confronti  di  chi,  nei  tre
          anni precedenti, sia  incorso  in  altra  violazione  della
          stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e
          17  o  in  dipendenza  di  adesione   all'accertamento   di
          mediazione  e  di  conciliazione.  Sono  considerate  della
          stessa indole le violazioni  delle  stesse  disposizioni  e
          quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti
          che le costituiscono e dei motivi che le determinano o  per
          le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale
          identita'. 
              4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta
          la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione
          si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino
          alla meta' del minimo. 
              4-bis. Salvo quanto diversamente  disposto  da  singole
          leggi di riferimento,  in  caso  di  presentazione  di  una
          dichiarazione o di una denuncia entro trenta  giorni  dalla
          scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della
          meta'." 
              "Art. 11 (Responsabili per la sanzione amministrativa).
          - 1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa  dal
          dipendente o dal rappresentante legale o negoziale  di  una
          persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o  del  suo
          mandato  ovvero  dal  dipendente  o  dal  rappresentante  o
          dall'amministratore,   anche   di   fatto,   di   societa',
          associazione od ente, con o senza  personalita'  giuridica,
          nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la  persona
          fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse
          dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati
          solidalmente al pagamento di una somma pari  alla  sanzione
          irrogata,  salvo  il  diritto  di   regresso   secondo   le
          disposizioni vigenti. Se la violazione non e' commessa  con
          dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito
          all'applicazione delle previsioni degli articoli  7,  comma
          3,  e  12,  non  puo'   essere   eseguita   nei   confronti
          dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio,  in
          somma eccedente euro 50.000, salvo  quanto  disposto  dagli
          articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero,
          la responsabilita' prevista a carico della persona  fisica,
          della societa', dell'associazione  o  dell'ente.  L'importo
          puo' essere adeguato ai sensi dell'art. 2, comma 4. 
              2. Fino a prova  contraria,  si  presume  autore  della
          violazione chi ha sottoscritto  ovvero  compiuto  gli  atti
          illegittimi. 
              3. Quando la violazione e' commessa in concorso da  due
          o piu' persone, alle quali  sono  state  irrogate  sanzioni
          diverse, la persona fisica, la societa',  l'associazione  o
          l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento  di
          una somma pari alla sanzione piu' grave. 
              4. (Abrogato). 
              5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano
          state irrogate sanzioni diverse,  il  pagamento  di  quella
          piu'  grave,  da  chiunque  eseguito,  estingue  tutte   le
          obbligazioni.  Qualora  il  pagamento  sia  stato  eseguito
          dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art.
          11, comma 1, la responsabilita' della persona fisica, della
          societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel  comma
          1 e' limitata all'eventuale eccedenza. 
              6. La persona fisica,  la  societa',  l'associazione  o
          l'ente indicati nel comma  1  possono  assumere  il  debito
          dell'autore della violazione. 
              7.  La  morte  della  persona  fisica   autrice   della
          violazione,  ancorche'  avvenuta  prima  della  irrogazione
          della   sanzione   amministrativa,    non    estingue    la
          responsabilita' della  persona  fisica,  della  societa'  o
          dell'ente indicati nel comma 1." 
              "Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi  per  la
          violazione piu' grave, aumentata da un  quarto  al  doppio,
          chi, con  una  sola  azione  od  omissione,  viola  diverse
          disposizioni  anche  relative  a  tributi  diversi   ovvero
          commette, anche  con  piu'  azioni  od  omissioni,  diverse
          violazioni formali della medesima disposizione. 
              2. Alla stessa sanzione soggiace chi,  anche  in  tempi
          diversi,  commette  piu'   violazioni   che,   nella   loro
          progressione, pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare  la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le  violazioni
          rilevano ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera  quale
          sanzione base cui riferire  l'aumento,  quella  piu'  grave
          aumentata di un quinto. 
              4. Le previsioni dei  commi  1,  2  e  3  si  applicano
          separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi  di
          ciascun altro ente impositore e, tra  i  tributi  erariali,
          alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
          consumi. 
              5.  Quando  violazioni  della  stessa  indole   vengono
          commesse in periodi  di  imposta  diversi,  si  applica  la
          sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
          non contesta tutte le violazioni o non irroga  la  sanzione
          contemporaneamente rispetto a tutte, quando in  seguito  vi
          provvede determina la sanzione  complessiva  tenendo  conto
          delle violazioni oggetto del precedente  provvedimento.  Se
          piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
          o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il  giudice
          che prende cognizione dell'ultimo di  essi  ridetermina  la
          sanzione  complessiva  tenendo   conto   delle   violazioni
          risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione. 
              7. Nei casi previsti dal presente articolo la  sanzione
          non puo' essere comunque superiore a quella risultante  dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
              8. Nei casi di accertamento con adesione, di mediazione
          tributaria e di  conciliazione  giudiziale,  in  deroga  ai
          commi 3 e 5, le disposizioni sulla  determinazione  di  una
          sanzione  unica  in  caso  di  progressione  si   applicano
          separatamente per ciascun tributo  e  per  ciascun  periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione  dell'avviso  di   accertamento   e   alla
          definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e  17  del
          presente decreto non puo' stabilirsi  in  progressione  con
          violazioni non indicate nell'atto  di  contestazione  o  di
          irrogazione delle sanzioni." 
              "Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione  e'  ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
              a)  ad  un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
              a-bis) ad un nono del  minimo  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
              b) ad un ottavo  del  minimo,  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
              b-bis) ad un settimo del minimo se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   entro   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
              b-ter) ad un sesto del minimo  se  la  regolarizzazione
          degli errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  oltre
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   oltre   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
              b-quater)   ad   un   quinto   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la
          violazione non rientri tra quelle indicate  negli  articoli
          6, comma 3, o 11,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471; 
              c) ad un decimo  del  minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              1-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere
          b-bis),  b-ter)  e  b-quater),  si  applicano  ai   tributi
          amministrati dall'Agenzia delle entrate. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  al  presente  articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
              1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al
          presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
          di  accessi,  ispezioni,  verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative di controllo e accertamento. 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              4. 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione." 
              "Art. 14 (Cessione di azienda). - 1. Il cessionario  e'
          responsabile in solido,  fatto  salvo  il  beneficio  della
          preventiva escussione del cedente ed  entro  i  limiti  del
          valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il  pagamento
          dell'imposta e delle sanzioni  riferibili  alle  violazioni
          commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due
          precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate  e  contestate
          nel  medesimo  periodo  anche  se  riferite  a   violazioni
          commesse in epoca anteriore. 
              2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito
          risultante, alla data del trasferimento, dagli  atti  degli
          uffici  dell'amministrazione  finanziaria  e   degli   enti
          preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. 
              3. Gli uffici e gli enti  indicati  nel  comma  2  sono
          tenuti a  rilasciare,  su  richiesta  dell'interessato,  un
          certificato sull'esistenza di contestazioni in corso  e  di
          quelle gia' definite per le quali i debiti non  sono  stati
          soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno  effetto
          liberatorio del  cessionario,  del  pari  liberato  ove  il
          certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni  dalla
          richiesta. 
              4. La responsabilita' del cessionario non  e'  soggetta
          alle limitazioni previste nel presente articolo qualora  la
          cessione sia stata attuata in frode dei crediti  tributari,
          ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di
          singoli beni. 
              5. La frode si presume, salvo prova  contraria,  quando
          il  trasferimento  sia  effettuato  entro  sei  mesi  dalla
          constatazione di una violazione penalmente rilevante 
              5-bis.   Salva   l'applicazione   del   comma   4,   la
          disposizione non  trova  applicazione  quando  la  cessione
          avviene nell'ambito di una  procedura  concorsuale,  di  un
          accordo di ristrutturazione  dei  debiti  di  cui  all'art.
          182-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  di  un
          piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera
          d),  del  predetto  decreto  o  di   un   procedimento   di
          composizione  della  crisi  da  sovraindebitamento   o   di
          liquidazione del patrimonio. 
              5-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili, a  tutte  le  ipotesi  di
          trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento." 
              "Art. 23 (Sospensione dei rimborsi e compensazione).  -
          1. Nei casi in cui l'autore della violazione o  i  soggetti
          obbligati in  solido,  vantano  un  credito  nei  confronti
          dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo'  essere
          sospeso se e' stato notificato atto di contestazione  o  di
          irrogazione della sanzione o  provvedimento  con  il  quale
          vengono   accertati   maggiori   tributi,   ancorche'   non
          definitivi. La sospensione opera nei limiti  di  tutti  gli
          importi dovuti in base  all'atto  o  alla  decisione  della
          commissione tributaria  ovvero  dalla  decisione  di  altro
          organo. 
              2. In presenza di provvedimento  definitivo,  l'ufficio
          competente per il rimborso pronuncia la  compensazione  del
          debito. 
              3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e  2,  che  devono
          essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti
          obbligati  in  solido,   sono   impugnabili   avanti   alla
          commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai
          sensi dell'art. 47  del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546. 
              4. Se  non  sussiste  giurisdizione  delle  commissioni
          tributarie, e' ammessa azione avanti al tribunale,  cui  e'
          rimesso il potere di sospensione.".