Art. 16 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 in materia
                         di non conformita' 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che  non  adotta
provvedimenti richiesti  dall'autorita'  competente  ai  sensi  degli
articoli 25 e 26 del regolamento o adotta misure  non  sufficienti  a
rendere  il  prodotto  cosmetico  conforme  alle   disposizioni   del
regolamento, ovvero non adotta dette misure entro i termini stabiliti
dall'autorita', e' soggetta alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 10.000 ad euro 25.000.