Art. 16 
 
 
               Adempimenti per l'accesso ai meccanismi 
          di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste 
 
  1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di  comunicazione
di esito della procedura  d'asta,  il  GSE  restituisce  la  cauzione
provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in  esito  della
procedura, non sono risultati aggiudicatari. 
  2. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di  esito
della procedura  d'asta,  il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  a
costituire a favore  del  GSE  la  cauzione  definitiva  nei  termini
indicati in allegato 3. Entro  il  termine  di  quindici  giorni  dal
ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione
provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita  entro
detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria  e  l'iniziativa
decade dal diritto d'accesso all'incentivo. 
  3. Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie,  devono  entrare  in
esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data   di
comunicazione dell'aggiudicazione: 
    
 
           ===============================================
           |                                   |  Mesi   |
           +===================================+=========+
           |Eolico onshore                     |   31    |
           +-----------------------------------+---------+
           |Eolico offshore                    |   43    |
           +-----------------------------------+---------+
           |Geotermoelettrico                  |   51    |
           +-----------------------------------+---------+
           |Solare termodinamico               |   39    |
           +-----------------------------------+---------+
           |Biomasse di cui all'art. 8, comma  |         |
           |4, lettere c) e d)                 |   51    |
           +-----------------------------------+---------+
 
  4. I termini di cui al comma 3 sono da  considerare  al  netto  dei
tempi di  fermo  nella  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere
connesse derivanti  da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati
dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore
riscontrate dal GSE. 
  5. La cauzione definitiva di cui in allegato 3 e'  svincolata  alla
data di stipula del contratto  di  cui  all'art.  24,  comma  5,  del
presente decreto. Decorso il termine massimo di cui al  comma  3,  il
soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici e il
GSE escute la cauzione. 
  6. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE  sono  versate
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali a valere  sul  Conto
per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.