Art. 16 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole "o di condanne per  reati  penali"  sono
sostituite dalle seguenti: "o di condanne penali"; 
    b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      "7-bis. In caso di fondato dubbio,  l'autorita'  competente  di
cui  all'articolo  5  puo'  chiedere,  attraverso  il  sistema   IMI,
all'autorita' competente dello Stato di  origine  o  di  provenienza,
conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o
di divieto ad esercitare la professione a  causa  di  gravi  mancanze
professionali   o   di   condanne   penali   connesse   all'esercizio
dell'attivita' professionale."; 
    c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      "9-bis.  Le  autorita'  competenti  di   cui   all'articolo   5
assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita' per il
riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo
svolgimento del periodo di adattamento o  della  prova  attitudinale,
possano essere espletate, con facilita', mediante connessione  remota
e per via elettronica.  Cio'  non  impedisce  alle  stesse  autorita'
competenti  di  richiedere  le  copie   autenticate   dei   documenti
presentati in una fase successiva, in caso di dubbio  fondato  e  ove
strettamente necessario.". 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 17 (Domanda  per  il  riconoscimento).  -  1.  La
          domanda di cui all'articolo 16 e'  corredata  dei  seguenti
          documenti: 
              a) un certificato o copia di un documento  che  attesti
          la nazionalita' del prestatore; 
              b) una copia degli attestati di competenza o del titolo
          di  formazione  che  da'  accesso   alla   professione   ed
          eventualmente un  attestato  dell'esperienza  professionale
          dell'interessato; 
              c) nei  casi  di  cui  all'articolo  27,  un  attestato
          relativo  alla  natura  ed  alla   durata   dell'attivita',
          rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello
          Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene
          il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. 
              2.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5
          possono invitare  il  richiedente  a  fornire  informazioni
          quanto  alla  sua  formazione  nella  misura  necessaria  a
          determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali
          rispetto alla formazione  richiesta  sul  territorio  dello
          Stato italiano. Qualora sia impossibile per il  richiedente
          fornire tali informazioni, le autorita' competenti  di  cui
          all'articolo  5  si  rivolgono  al   punto   di   contatto,
          all'autorita' competente  o  a  qualsiasi  altro  organismo
          pertinente dello Stato membro di origine. 
              3. Qualora l'accesso a  una  professione  regolamentata
          sia subordinato  ai  requisiti  dell'onorabilita'  e  della
          moralita' o all'assenza di dichiarazione di  fallimento,  o
          l'esercizio di tale  professione  possa  essere  sospeso  o
          vietato in  caso  di  gravi  mancanze  professionali  o  di
          condanne  penali,  la  sussistenza  di  tali  requisiti  si
          considera provata da  documenti  rilasciati  da  competenti
          autorita' dello Stato  membro  di  origine  o  dello  Stato
          membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo  2,
          comma 1. 
              4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro  di
          origine o dello Stato membro da cui proviene  l'interessato
          non preveda il rilascio dei documenti di cui  al  comma  3,
          questi  possono  essere  sostituiti  da  una  dichiarazione
          giurata  o,  negli  Stati  membri  in  cui  tale  forma  di
          dichiarazione non  e'  contemplata,  da  una  dichiarazione
          solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente  o,  eventualmente,
          dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello  Stato
          membro di origine o dello  Stato  membro  da  cui  proviene
          l'interessato. 
              5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui
          cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri
          Stati membri, devono essere fatte pervenire alle  autorita'
          degli Stati membri richiedenti entro due mesi. 
              6. Qualora l'accesso ad una  professione  regolamentata
          sia subordinato al possesso di sana costituzione  fisica  o
          psichica,  tale  requisito  si  considera  dimostrato   dal
          documento prescritto nello Stato membro di origine o  nello
          Stato membro da  cui  proviene  l'interessato.  Qualora  lo
          Stato membro di origine  o  di  provenienza  non  prescriva
          documenti  del  genere,  le  autorita'  competenti  di  cui
          all'articolo  5  accettano  un  attestato   rilasciato   da
          un'autorita' competente di detti Stati. 
              7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata
          sia subordinato al possesso di  capacita'  finanziaria  del
          richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti  da
          responsabilita'   professionale,    tali    requisiti    si
          considerano dimostrati da un attestato  rilasciato  da  una
          banca o societa' di assicurazione con  sede  in  uno  Stato
          membro. 
              7-bis.  In  caso   di   fondato   dubbio,   l'autorita'
          competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere,  attraverso
          il sistema IMI, all'autorita'  competente  dello  Stato  di
          origine  o  di  provenienza,  conferma  del  fatto  che  il
          richiedente non e' oggetto di sospensione o di  divieto  ad
          esercitare  la  professione  a  causa  di  gravi   mancanze
          professionali o di condanne penali  connesse  all'esercizio
          dell'attivita' professionale. 
              8. I documenti di cui ai commi 3,  6  e  7  al  momento
          della  loro  presentazione  non  devono  essere   di   data
          anteriore a tre mesi. 
              9. Nei casi  previsti  dal  titolo  III,  capo  IV,  la
          domanda  e'  corredata  da  un  certificato  dell'autorita'
          competente dello Stato membro di origine attestante che  il
          titolo di formazione soddisfa i requisiti  stabiliti  dalla
          normativa comunitaria  in  materia  di  riconoscimento  dei
          titoli  di  formazione  in  base  al  coordinamento   delle
          condizioni minime di formazione. 
              9-bis. Le autorita' competenti di  cui  all'articolo  5
          assicurano  che  tutti  i  requisiti,  le  procedure  e  le
          formalita'  per  il   riconoscimento   di   una   qualifica
          professionale,  fatta  eccezione  per  lo  svolgimento  del
          periodo di adattamento o della prova attitudinale,  possano
          essere  espletate,  con  facilita',  mediante   connessione
          remota e per  via  elettronica.  Cio'  non  impedisce  alle
          stesse  autorita'  competenti  di   richiedere   le   copie
          autenticate  dei   documenti   presentati   in   una   fase
          successiva, in caso di dubbio fondato  e  ove  strettamente
          necessario.".