Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e successive modificazioni, la parola: «2.000» e' sostituita dalla
seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016».
2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 132, la parola: «49.200.000» e' sostituita dalla seguente:
«46.578.000», la parola: «94.200.000» e' sostituita dalla seguente:
«91.578.000» e la parola: «93.200.000» e' sostituita dalla seguente:
«90.578.000».
3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, le parole: «46.000.000 di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «43.378.000 euro» e le parole: «92.000.000 di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «89.378.000 euro».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e'
autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo l, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 1, comma 425, della legge n.
190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2014, n. 300, modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 1943 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
943 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.
- Il testo dell'art. 22 del decreto-legge n. 83/2015
(Misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2015, n. 147 e convertito con
modificazioni dalla legge n. 132/2015, ulteriormente
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 22 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13,
comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di
euro per l'anno 2015, a 46.578.000 euro per l'anno 2016, a
91.578.000 euro per l'anno 2017 e a 90.578.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a
3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno
2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 43.378.000 euro per l'anno 2016 e a
89.378.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in
attuazione dell'art. 21.
2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art.
1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente
disponibili, possono essere destinate, nel corso del
medesimo esercizio finanziario, per gli interventi gia'
previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento
del sistema giudiziario, nonche', in mancanza di
disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art.
2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di
studio per la partecipazione agli stage formativi presso
gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n.
190/2014 e' il Fondo istituito presso il Ministero della
giustizia per il recupero di efficienza del sistema
giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi,
nonche' per il completamento del processo telematico. Il
fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.