Art. 16 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai fini  dell'efficace  svolgimento  delle  funzioni  attribuite
dalla  presente  legge  al   Sistema   nazionale,   con   particolare
riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e  le  agenzie,
nei limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente, fermo  restando  il  rispetto  delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno e  dei  vincoli  normativi  assunzionali,  possono
procedere all'assunzione del personale e  all'acquisizione  dei  beni
strumentali necessari. 
  2. Sono fatte salve, fino alla data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni attuative della presente legge, le vigenti  disposizioni
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, entro  sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione della presente legge  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge  4  dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  gennaio
1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni
della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  4. La presente legge entra in  vigore  decorsi  centottanta  giorni
dalla data della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale.  Entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le regioni e le province autonome recepiscono le  disposizioni
della medesima legge. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.  61,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre  1993,
          n. 285.