Art. 16 
 
 
            Istituzione della Banca delle terre agricole 
 
  1. E' istituita presso  l'ISMEA,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica e,  comunque,  con  l'utilizzo  delle
sole  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente, la  Banca  delle  terre  agricole,  di  seguito
denominata «Banca». 
  2. La Banca ha l'obiettivo di  costituire  un  inventario  completo
della domanda e dell'offerta dei terreni e  delle  aziende  agricoli,
che  si  rendono   disponibili   anche   a   seguito   di   abbandono
dell'attivita'  produttiva  e  di   prepensionamenti,   raccogliendo,
organizzando e dando pubblicita' alle informazioni  necessarie  sulle
caratteristiche  naturali,  strutturali   ed   infrastrutturali   dei
medesimi, sulle modalita' e condizioni  di  cessione  e  di  acquisto
degli stessi nonche' sulle procedure di accesso alle agevolazioni  di
cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile  2000,
n. 185, e successive modificazioni. 
  3. La Banca e' accessibile a  titolo  gratuito  nel  sito  internet
dell'ISMEA per tutti  gli  utenti  registrati  secondo  le  modalita'
stabilite  dalla  Direzione  generale  dell'ISMEA  ed  indicate   nel
medesimo sito internet. 
  4. In relazione ai terreni di cui al  presente  articolo,  ai  dati
disponibili  e  ai  relativi  aggiornamenti,   l'ISMEA   puo'   anche
presentare  uno  o  piu'  programmi  o  progetti  di   ricomposizione
fondiaria, con l'obiettivo di  individuare  comprensori  territoriali
nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. 
  5. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  l'ISMEA  puo'
stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  assessorati  regionali  e
provinciali competenti e promuovere  forme  di  collaborazione  e  di
partecipazione   con   le   organizzazioni   professionali   agricole
maggiormente rappresentative e con  le  universita'  e  gli  istituti
superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze  linguistiche
riconosciute, la  maggiore  rappresentativita'  delle  organizzazioni
locali e'  riconosciuta  a  quelle  maggiormente  rappresentative  in
ambito locale. 
  6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali
relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
          185      (Incentivi      all'autoimprenditorialita'       e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
          legge 17 maggio 1999, n. 144), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.