Art. 16 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro
per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e  a  200.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede: 
    a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle
risorse autorizzate  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per
l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce:  «Adeguamento
e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle  scritture
contabili del bilancio  dello  Stato»  della  tabella  allegata  alla
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016; 
    c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui  a
decorrere dall'anno 2018,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 188 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              "188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento
          delle strutture e  degli  applicativi  informatici  per  la
          tenuta delle  scritture  contabili  indispensabili  per  il
          completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui
          agli articoli 40, comma 2, 42, comma  1,  e  50,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'art. 1, commi  2,
          5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n.  89,  e  all'art.  15
          della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  e'  autorizzata  la
          spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di  22  milioni
          di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2017 e 2018 e di  4  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019.".