Art. 16 
 
                      Modifiche all'articolo 18 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1.  E'  istituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica,  con
il compito di supportare il Presidente del Consiglio  o  il  Ministro
delegato nell'elaborazione delle linee strategiche  di  indirizzo  in
materia di innovazione e digitalizzazione. 
      2. La Conferenza e' nominata con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti  in  materia  di
innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente
e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell'AgID. 
      3.  La  Conferenza  opera  anche  attraverso  la  consultazione
telematica di rappresentanti di ministeri  ed  enti  pubblici  e  dei
portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta  permanente
dell'innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Alla Consulta permanente  dell'innovazione  possono  essere
sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.»; 
    c) i commi 4 e 5 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  18.  Conferenza  permanente  per   l'innovazione
          tecnologica 
              1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  la  Conferenza   permanente   per   l'innovazione
          tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del
          Consiglio o il Ministro  delegato  nell'elaborazione  delle
          linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione  e
          digitalizzazione. 
              2. La Conferenza e' nominata con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in
          materia di innovazione e digitalizzazione, di cui  uno  con
          funzione di Presidente e uno designato dalle regioni, e dal
          Direttore generale dell'AgID. 
              3.   La   Conferenza   opera   anche   attraverso    la
          consultazione telematica di rappresentanti di ministeri  ed
          enti  pubblici  e  dei  portatori  di  interessi,  i  quali
          costituiscono la Consulta permanente dell'innovazione,  che
          opera come sistema aperto di partecipazione. 
              3-bis.  Alla   Consulta   permanente   dell'innovazione
          possono essere sottoposte  proposte  di  norme  e  di  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              4. - 5. (abrogati) 
              6.   La   Conferenza   permanente   per   l'innovazione
          tecnologica opera senza rimborsi spese  o  compensi  per  i
          partecipanti  a  qualsiasi  titolo  dovuti,   compreso   il
          trattamento economico di missione;  dal  presente  articolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il  bilancio
          dello Stato.»