Art. 16 
 
 
           Conferenza permanente e Commissioni paritetiche 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  e  accelerare  la  ricostruzione  dei
territori colpiti dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  e  di
garantire  unitarieta'  e  omogeneita'  nella  programmazione,  nella
pianificazione e nella gestione degli interventi,  la  direzione,  il
coordinamento e  il  controllo  delle  operazioni  di  ricostruzione,
nonche' la decisione  in  ordine  agli  atti  di  programmazione,  di
pianificazione, di attuazione ed esecuzione  degli  interventi  e  di
approvazione dei  progetti,  sono  affidati  a  un  organo  unico  di
direzione, coordinamento e  decisione  a  competenza  intersettoriale
denominato  «Conferenza  permanente»,  presieduto   dal   Commissario
straordinario o da suo delegato  e  composto  da  un  rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   della   Regione,   dell'Ente   Parco   e   del    comune
territorialmente competenti. 
  2. La  Conferenza  permanente  e'  validamente  costituita  con  la
presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera  a  maggioranza
dei  presenti.  La  determinazione  motivata   di   conclusione   del
procedimento, adottata dal presidente,  sostituisce  a  ogni  effetto
tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, inclusi quelli di  gestori  di  beni  o  servizi
pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera
acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero  abbia
espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non
costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione  conclusiva
ha altresi' effetto di variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.
Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente
articolo e in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione  degli
interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della  Parte  II  del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  sono  rese  dal
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
comunque necessario ai fini  dell'approvazione  del  programma  delle
infrastrutture  ambientali.  Sono  assicurate   adeguate   forme   di
partecipazione  delle  popolazioni  interessate,  mediante  pubbliche
consultazioni,   nelle   modalita'   del   pubblico    dibattito    o
dell'inchiesta  pubblica,  definite  dal  Commissario   straordinario
nell'atto  di   disciplina   del   funzionamento   della   Conferenza
permanente. 
  3. La Conferenza, in particolare: 
  a)  esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli   strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; 
  b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche  e  dei  beni
culturali promossi dai soggetti attuatori  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli  interventi  sui  beni
culturali,  che  e'  resa  in  seno  alla   Conferenza   stessa   dal
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo; 
  c) laddove  previsto,  per  gli  interventi  privati,  prima  della
concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge,
esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a  tutela
dei beni culturali,  che  e'  reso  in  seno  Conferenza  stessa  dal
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo; 
  d) esprime parere obbligatorio e  vincolante  sul  programma  delle
infrastrutture ambientali. 
  4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 presso  ogni  Regione
e'  istituita  una  «Commissione  paritetica»  presieduta  dal   vice
commissario o suo delegato e  composta  da  un  rappresentante  della
struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  5. La Commissione paritetica,  per  ciascuna  Regione,  esprime  il
parere  congiunto  obbligatorio  per  tutti  i  progetti  preliminari
relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e limitatamente  alle  opere
pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano  sottoposti
al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali  o
delle aree protette regionali. 
  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si
provvede  a  disciplinare  le  modalita'  di   funzionamento,   anche
telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di  cui  al
comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.