(Allegato I-art. 16)
 
                             Articolo 16 
 
                              Personale 
 
  1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno  il  compito
di assistere il presidente della corte d'appello, il  presidente  del
tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi  dipendono
dal  cancelliere  sotto  l'autorita'  del  presidente   della   corte
d'appello e del presidente del tribunale di primo grado. 
 
  2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e
degli altri agenti del tribunale.