(Accordo-art. 16)
 
                             Articolo 16 
 
                         Procedura di nomina 
 
  1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei  candidati  piu'
idonei per la nomina  a  giudice  del  tribunale  conformemente  allo
statuto. 
 
  2. Sulla base di tale elenco il comitato  amministrativo  nomina  i
giudici del tribunale deliberando di comune accordo. 
 
  3. Lo statuto stabilisce  le  disposizioni  di  attuazione  per  la
nomina dei giudici.