Art. 16 
 
 
          Credito d'imposta per le imprese di distribuzione 
 
  1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e  audiovisiva  e'
riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15  per
cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40  per  cento  nei
casi previsti nel presente  articolo,  delle  spese  complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale e  internazionale  di  opere
cinematografiche e audiovisive. 
  2. Nella determinazione dell'aliquota  del  credito  d'imposta,  il
decreto di cui all'articolo 21 prevede che: 
  a) l'aliquota del 30 per cento  e'  prioritariamente  stabilita  in
relazione alle spese per la distribuzione  internazionale  ovvero  in
relazione alle spese per la distribuzione  cinematografica  di  opere
effettuata da societa' di distribuzione indipendente; 
  b) in relazione  a  opere  distribuite  direttamente  dallo  stesso
produttore indipendente, l'aliquota e' elevata fino al 40 per  cento,
a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le
modalita' tecniche e le disposizioni stabilite  nel  decreto  di  cui
all'articolo 21. 
  3. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo  e'  altresi'
riconosciuto  alle  imprese  di   distribuzione   cinematografica   e
audiovisiva  per  le  spese   complessivamente   sostenute   per   la
distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze
linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2  della  legge  15
dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in  una  lingua  diversa  da
quella  italiana,  purche'  appartenente  ad  una   delle   minoranze
linguistiche riconosciute. Il decreto di cui  all'articolo  21  tiene
conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo
per le finalita' del presente comma,  della  consistenza  dei  gruppi
linguistici nei territori in  cui  risiedono  minoranze  linguistiche
riconosciute. 
  4. Per le  altre  tipologie  di  opere  e  imprese,  l'aliquota  e'
determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle  tipologie
di  opere   distribuite,   della   circostanza   che   l'impresa   di
distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva
sia o meno indipendente ovvero  sia  o  meno  italiana  o  europea  e
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo
12. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per il testo dell'articolo  2  della  citata  legge  15
          dicembre 1999, n. 482, si veda la nota all'art. 5.