Articolo 16 
 
 
       Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale 
 
  1. Gli Enti, previo  nulla-osta  del  Ministro  vigilante,  possono
assumere per chiamata  diretta  con  inquadramento  fino  al  massimo
livello contrattuale del personale di ricerca definito dal  consiglio
di amministrazione, ricercatori  o  tecnologi  italiani  o  stranieri
dotati  di  altissima   qualificazione   scientifica   negli   ambiti
disciplinari  di  riferimento,  che  si  sono  distinti  per   merito
eccezionale ovvero che siano stati insigniti di  alti  riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale. 
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a
tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per  cento  dell'organico  dei
ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel
medesimo anno per concorso e a condizione  che  siano  contabilizzate
entrate ulteriori a cio' appositamente destinate. 
  3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta e'
effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma
210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015  n.  208  e  secondo  le
procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste
dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni. 
  4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono  a  carico  dei
bilanci degli Enti che devono dimostrare  di  non  aver  superato  il
limite di cui al comma 2 dell'articolo  9,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  5.  I  Ministeri  vigilanti  possono  annualmente  destinare   alle
assunzioni  di  cui  al  presente  articolo  specifiche  risorse   da
considerare  aggiuntive  rispetto  al  limite  di  cui  al  comma   2
dell'articolo 9.