Art. 16 
 
 
        Comunicazione per la detenzione e il confezionamento 
 
  1. A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1,
lettere a) e c), sono consentiti esclusivamente la  detenzione  e  il
successivo confezionamento dei  seguenti  prodotti  atti  al  consumo
umano diretto: 
    a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento
(CE) n. 110/2008; 
    b) prodotti vitivinicoli aromatizzati; 
    c) succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I  al
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi
prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da  esse
ottenuti; 
    d) le altre bevande alcoliche e  analcoliche  con  esclusione  di
quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con  i  mosti
da esse ottenuti; 
    e) aceti. 
  2. La detenzione e il successivo confezionamento  sono  subordinati
ad   apposita   comunicazione    preventiva    inviata    all'ufficio
territoriale, il quale puo' definire  specifiche  modalita'  volte  a
prevenire eventuali violazioni. 
  3. Sono  fatti  salvi  gli  eventuali  adempimenti  previsti  dalla
disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli
alimenti. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (CE)  n.
          110/2008 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  151,
          (Attuazione  della  direttiva  2001/112/CE,  concernente  i
          succhi di  frutta  ed  altri  prodotti  analoghi  destinati
          all'alimentazione  umana),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 giugno 2004, n. 141.