Art. 16 
 
                Valutazioni dell'Autorita' competente 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla ricezione  della  richiesta  di  cui
all'articolo 15,  l'Autorita'  competente  comunica  al  Ministero  e
all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente. 
  2. L'Autorita' competente puo' chiedere all'Emittente chiarimenti e
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di
cui al comma 1 e' sospeso.